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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
procedura LG ex artt. 121 e segg CCII - fondo garanzia pubblico MCC
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Paola Muscolino
Bolzano (BZ)16/02/2025 15:04procedura LG ex artt. 121 e segg CCII - fondo garanzia pubblico MCC
Buongiorno, vorrei chiederVi come a Vs. parere io possa risolvere le seguenti tre situazioni:
1) Banca insinuatasi ed ammessa al passivo per una somma chirografaria; nel testo della domanda non vi è alcun accenno al fondo di garanzia MCC, ma dagli allegati vedo che la garanzia è stata prestata: credo che tale mancanza possa essere fonte di questioni tra la banca ed MCC e non nei confronti della procedura, ma mi chiedo come procedere; potrei chiedere alla Banca se vi sia stata richiesta di escussione ed escussione o non devo interessarmi della questione?
2) seconda banca ha invece esplicitato la garanzia ed a domanda mi ha risposto, via pec, che ancora la somma non è stata versata da parte del Fondo: presumo quindi di poter andare avanti con il rendiconto senza ulteriormente insistere;
3) terza banca ha esplicitato due garanzie pubbliche nella domanda, avvertendo del possibile intervento; su domanda mi ha risposto che una delle due garanzie è stata escussa e la somma pagata, ma questo è avvenuto più di 60 giorni addietro, per cui presumo che per l'intervento per il Fondo Pubblico questi sia in ritardo ed abbia perso la possibilità di intervenire (a meno che la Banca non avesse avvertito il Fondo, cosa che certamente mi farò scrivere), dovendosi eventualmente considerare ultratardiva una domanda del Fondo posta adesso; invece per la Banca mi chiedo se io debba ridurre la sua ammissione, visto che ha ammesso di avere già ricevuto la somma e visto che con i Fondi Pubblici non si hanno mandati ad agire in vece del Fondo pubblico in capo alla banca (ma non ho ricevuto una richiesta di riduzione)... Forse potete dare delle indicazioni su queste tre posizioni? Grazie mille. Cordialmente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2025 11:15RE: procedura LG ex artt. 121 e segg CCII - fondo garanzia pubblico MCC
Sulle questioni sub 1 e 2, la banca, fin quando non dichiara di aver escusso positivamente la garanzia, vanta il credito da finanziamento che documenta e va ammessa pertanto al passivo per l'importo dovuto in chirografo.
Sulla questione sub 3, con riferimento alla banca che ha dichiarato di aver escusso la garanzia di MCC, va tenuta distinta la posizione della banca da quella di MCC. La banca, già insinuata al chirografo per l'importo di 100, avendo dichiarato di aver percepito da MCC 80, ha diritto a mantenere l'insinuazione per 20; per eliminare l'ammissione di 80 dovrebbe chiedere la revocazione del credito ammesso, ma per evitare spese, se la banca è d'accordo e dichiara di rinunciare all'ammissione di 80, diventa sufficiente una rettifica del passivo. Quanto alla posizione di MCC, attualmente non può dirsi nulla dato che bisogna attendere la sua domanda di ammissione (tramite Agenzia entrate riscossione) e, in qual momento si valuterà se tardiva o super tardiva e, in questo secondo caso, se supera il vaglio di ammissibilità.
Zucchetti SG srl-
Ciro Palladino
FRATTAMAGGIORE (NA)21/02/2025 16:26RE: RE: procedura LG ex artt. 121 e segg CCII - fondo garanzia pubblico MCC
Scusate se mi intrometto.
Alcuni chiarimenti:
a) Fino a quando Agenzia delle Entrate-Riscossione non presenta domanda di ammissione al passivo, in che misura occorre quindi considerare il credito sorto in surrogtoria da parte di MCC che ha inviato semplice comunicazione di surroga?
b) Una volta presentata domanda, il credito di MCC andrà in privilegio?
c) Sono in fase di omologa di un concordato in una liquidazione giudiziale, come considero la Banca già ammessa e di conseguenza il credito di MCC? Inoltre se il proponente il concordato ha dichiarato di pagare i privilegiati al 100%, devo tenere conto di MCC oppure non ancora?
Grazie sempre.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/02/2025 16:07RE: RE: RE: procedura LG ex artt. 121 e segg CCII - fondo garanzia pubblico MCC
Posto che MCC per partecipare al concorso nella liquidazione giudiziale deve presentare una domanda di ammissione al passivo, non essendo sufficiente la richiesta di surroga di cui al comma 2 dell'art. 230 c.c.i.i. dato che fa valere, tramite AER, un privilegio su cui il giudice non si era pronunciato al momento dell'ammissione della banca, fino a quando Agenzia delle Entrate-Riscossione non presenta una domanda di ammissione al passivo, il credito di MCC non esiste per la procedura e la comunicazione di questo o di AER di volersi surrogare alla banca già ammessa in chirografo è da considerare come una comunicazione che la garanzia è stata escussa ed eventualmente che ha intento di insinuarsi al passivo per la quota corrisposta alla banca (normalmente l'80% del credito totale di questa).
Quanfo MCC presenterà la domanda di insinuazione tramite AER, la stessa verrà esaminata e se si tratta di domanda super tardiva essa va preliminarmente vagliata sotto il profilo dell'ammissibilità circa la eventuale colpevolezza del ritardo e il rispetto dei 60 giorni dalla cessazione della causa che ne impediva la presentazione di cui all'ult. comma dell'art. 208. Superata questa valutazione, la domanda va esaminata nel merito e il credito, ove tutto risulti regolare, va ammesso al passivo in privilegio ante primo grado, posposto alle sole spese di giustizia e ai privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c..
Agli stessi criteri va improntata la risposta alla domanda sub c), ove, però, entra in ballo anche il contenuto della domanda di concordato, dal momento che, a norma del comma 5 dell'art. 240, "Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta". Una clausola del genere, riferita alle domande tardive, escluderebbe dagli impegni concordatari le domande tardive non ancora presentate al momento della proposta concordataria e del debito verso MCC, una volta insinuato, continuerebbe a rispondere il debitore. In mancanza di una clausola del genere, l'ammissione al passivo di MCC in via privilegiata, porta alla riduzione del credito chirografario della banca per l'equivalente e la presenza di un nuovo credito privilegiato, da soddisfare secondo quanto previsto nella proposta concordataria per questa catagoria di crediti, con le inevitabili conseguenze sulla fattibilità del concordato.
Non a caso, proprio per evitare tali sorprese nel concordato preventivo il recente d.lgs n. 136 del 2024 ha aggiunto nell'art. 87 comma 1, la lett. p-bis), secondo cui il piano deve contenere "l'indicazione, laddove necessario, di fondi ri schi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito".
Zucchetti SG srl
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