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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
BENI CEDUTI ART. 163 COMMA 2 E CESSIONE NON TRASCRITTA AL PRA
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Loredana Faccenda
Campobasso04/01/2024 19:36BENI CEDUTI ART. 163 COMMA 2 E CESSIONE NON TRASCRITTA AL PRA
URGENTE !!!
Espongo le seguenti fattispecie chiedendo conforto sulle valutazioni e operato effettuati dal curatore:
1) all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ho verificato che alcuni alcuni beni mobili registrati sono stati ceduti senza corrispettivo, nei due anni antecenti e, in particolare 1) all'amministratore con compensazione debito anticipi amministratrore; 2) a società riconducibile a famiglia amministratore, senza pagamento di corrispettivo. Ho considerato le dette cessioni ricadenti nelle previsioni di cui all'art. 163 commi 1 e 2 CCI e ho trascritto la sentenza di liquidazione notificandola ai terzi, ai sensi del 163 comma 2. I detti terzi non hanno proposto reclamo ma adesso si oppongono all'accesso presso i luoghi (non di proprietà della procedura) ove sono i detti beni, per permettere l'ispezione dei mezzi da parte del curatore e l 'avvio delle attività di liquidazione, ovvero non rispondono alle pec del curatore per l'accesso.
Alla luce di quanto esposto ritengo dover ricorrere al G.D. per decreto di fermo (ma in tal caso non avrei risolto il problema dell'accesso alla proprietà di terzi) oppure a denuncia alla Procura?
2) alla apertura della liquidazione risultava al Pra intestato alla società in liquidazione un bene che tuttavia ho appurato sulla base di documenti acquisiti che era stato venduto a un cliente estero, con documenti per l'esportazione, senza che fosse stata effettuata la pratica al Pra del passaggio di proprietà. Il detto bene, quindi, risulta ancora intestato alla societa' debitrice. Al fine di tutelare la procedura dovrei procedere ad effettuare la pratica del passaggio di proprietà considerato che ha un costo, ovvero potrei semplicemente dichiarare al Pra la perdita di possesso ?
Grazie molte in anticipo per la Vostra cortese risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2024 11:41RE: BENI CEDUTI ART. 163 COMMA 2 E CESSIONE NON TRASCRITTA AL PRA
Quesito n.1. Ha fatti bene ad effettuare la trascrizione ex art. 163 co. 2, CCII, sebbene per l'automezzo ceduto all'amministratore non si possa parlare di atto a titolo gratuito, dal momento che, come lei dice, un prezzo è stato pagato mediante compensazione, o meglio mediante rinuncia ad un credito dell'acquirente verso l'alienante. Tuttavia, avendo probabilmente considerato fittizio tale pagamento, lei ha effettuato la trascrizione e, poiché avverso la stessa non è stato proposto reclamo ex art. 133, anche questa auto deve ritenersi legittimamente acquisita all'attivo fallimentare senza dover agire in revocatoria dal momento che con l'adempimento della trascrizione si è determinata l'immediata inefficacia dell'atto e la conseguente acquisizione dei beni alla procedura; in sostanza, sebbene in questa formalità di acquisizione prevista dal secondo comma dell'art. 163 CCII (che riprende il pari comma dell'art. 64 l. fall., introdotto nel 2015) manchi qualsiasi controllo giurisdizionale, è come se lei avesse avuto già una sentenza revocatoria,, ma il fatto è che, a differenza di una sentenza, la trascrizione de qua non è né è idonea a diventare un titolo esecutivo, per cui non può essere posta a fondamento di una azione esecutiva per la consegna ex art. 605 e segg. cpc, alla quale dovrà arrivare in mancanza di spontanea consegna delle auto. Tuttavia la definitività della trascrizione effettuata per mancanza del reclamo consente, a nostro avviso, al curatore di chiedere al giudice l'emissione del provvedimento di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 123 in quanto l'avvenuta efficacia acquisitiva della trascrizione esclude che il provvedimento del giudice delegato incida su diritti dei terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione. In forza di tale provvedimento, può agire in via esecutiva, ove gli attuali detentori non consegnino spontaneamente le auto.
Nel frattempo può relazione al P.M. la situazione (spiegando gli effetti della trascrizione in quanto non tutti i P.M. sono esperti di diritto fallimentare) per gli eventuali reati (appropriazione indebita?) che riterrà di riscontrare.
Quesito 2. Il fatto che la vendita dell'auto non sia stata trascritta al PRA comporta, a norma dell'art. 145 CCII, che la stessa sia inopponibile alla massa, di modo che lei potrebbe pretendere la restituzione dell'auto che, però, trovandosi all'estero, sicuramente non sarà agevole o economico andare ad acquisire. Infatti lei sembra orientato a considerare efficace la vendita e, in tal caso, per tutelare la massa, la denuncia di perdita del possesso potrebbe essere sufficiente, ma la protezione non sarebbe è totale in quanto esenterebbe la procedura dal pagamento del bollo annuale e sanzioni per violazioni del codice della strada, ma in caso di incidente il terzo danneggiato potrebbe chiamare in causa chi risulta essere proprietario (e per esso il curatore della sua liquidazione giudiziale) salvo poi dimostrare che la circolazione dell'auto è avvenuta senza la sua volontà. Sono ipotesi abbastanza remote dovendo esserci anche una copertura assicurativa per responsabilità civile, ma per mettere al sicuro la massa, la via migliore è quella di procedere alla trascrizione della vendita.
Zucchetti SG srl
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