Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

COMPILAZIONE MODELLO IVA 74 BIS DPR 633/72

  • Andrea Panattoni

    Lucca
    20/11/2024 19:11

    COMPILAZIONE MODELLO IVA 74 BIS DPR 633/72

    Spettabile Zucchetti SG,
    in qualità di Curatore di una Liquidazione Giudiziale devo predisporre il modello IVA 74 bis.

    Il caso specifico presenta la seguente situazione:
    - Liquidazione aperta a luglio 2024;
    - Ultimo bilancio depositato al registro imprese: 31/12/2022;
    - Ultima situazione contabile disponibile: 30/6/2023
    - dall'audizione dell'amministratore sembrerebbe emergere che nessuna operazione è stata effettuata successivamente al 30/6/2023;
    - La indagini finora svolte fanno presupporre che i valori delle rimanenze di magazzino indicati sia nel bilancio chiuso al 31/12/2022 che quelli indicati nella situazione contabile al 30/6/2023 risultino ampiamente sopravvalutate.

    Mi pongo il dubbio se la compilazione del modello debba avvenire:

    a) utilizzando unicamente i dati contabili e quelli presenti nei bilanci, anche qualora siano ritenuti inaffidabili.
    In tal caso, non compilerei i relativi quadri laddove venga riscontrata l'assenza di dati contabili (ad esempio, indico zero nel quadro AF1 in quanto non è presente il valore delle rimanenze al 31/12/2023 -anno precedente la dichiarazione di fallimento);

    b) utilizzando i dati rettificati dalla Curatela anche se incerti e/o frutto di stime effettuate "ora per allora".
    In tal caso, compilerei comunque i quadri anche in assenza di dati.

    Certo di un vostro cortese riscontro ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente
    Dott. Andrea Panattoni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/11/2024 19:32

      RE: COMPILAZIONE MODELLO IVA 74 BIS DPR 633/72

      Come abbiamo già scritto in altri interventi, riteniamo che in caso di assenza di dati attendibili la soluzione più opportuna sia presentare la dichiarazione in bianco.

      A nostro avviso, presentare una dichiarazione con dati incompleti e/o inattendibili significa comunque assumere in qualche modo la responsabilità di un documento che noi per primi sappiamo essere con ogni probabilità non corretto/infedele/inattendibile.

      L'obbligo di presentazione sussiste e non lo si può evitare, ma una volta dimostrato, con la presentazione in bianco, di non averlo ignorato, non crediamo sia opportuno fare di più.

      Anche perché, passando alle considerazioni di ordine pratico:

      - l'indicazione delle rimanenze è richiesta solo a fini statistici o di altri controlli, essendo evidentemente irrilevante ai fini propri del Mod. 74-bis, che è quello di fornire informazioni all'Agenzia delle Entrate "ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale", come recita l'art.8, comma 4, dal D.P.R. 322/1998

      - con la generalizzazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate con ogni probabilità è già in possesso dei dati che potrebbe fornire il Curatore, se non addirittura di dati ulteriori.