Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Contratto di leasing - liquidazione giudiziale

  • Rosella Zanettini

    Traversetolo (PR)
    12/07/2023 17:46

    Contratto di leasing - liquidazione giudiziale

    Buongiorno,
    mi è capitato il seguente caso che passo ad esporre.
    Contratto di leasing in essere alla data di liquidazione giudiziale, LG del giorno 07/06/2023, avente ad oggetto un trattore agricolo di cui sono venuta a conoscenza tramite la società di leasing che segnala non vi siano mensilità scadute antecedenti alla data di L.G e chiede se sia nell'interesse o meno della curatela proseguire nel contratto e chiede se il bene sia stato inventariato.
    Tale bene non è stato inventariato e alla richiesta del bene all'amministratore unico dell'impresa fallita, l'amm. ha risposto che il bene è stato venduto in precedenza (giustificando tale operazione spiegando che al momento della vendita pensava fosse stipulato un contratto di finanziamento agrario, non leasing. Venuto poi a conoscenza dell'errore ha continuato a pagare le rate del contratto di leasing). La fattura di vendita è stata emessa dall'impresa ora in L.G. il giorno 18/11/2021 verso un terzo soggetto.
    Sono a chiedere un Vostro cortese parere sulle azioni da intraprendere nel ruolo di curatrice.
    Ai sensi dell'art. 177 CCII si provvederà a sciogliersi dal contratto, ma risulta attualmente impossibile la restituzione del bene alla società di leasing. Quindi, come affrontare tale situazione nei confronti della società di leasing? Inoltre, quali azioni si ritiene corretto intraprendere nei confronti del terzo soggetto che ha acquistato il bene dall'impresa ora in L.G.?
    Ringrazio anticipatamente per prezioso contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/07/2023 15:54

      RE: Contratto di leasing - liquidazione giudiziale

      Prima di sciogliersi dal contratto di leasing, è opportuno valutare la situazione contrattuale, ossia quante rate ancora rimangono da pagare e qual'è il prezzo del riscatto perché potrebbe anche essere conveniente proseguire il contratto. Questo, però, presuppone un accordo con l'acquirente il quale probabilmente avrà pagato il prezzo di acquisto ma il suo contratto, seppur opponibile alla procedura nonostante l'art. 145 CCII in quanto la trascrizione è in capo alla società di leasing, è comunque nullo o annullabile in quanto trattasi di acquisto a non domino, né è applicabile l'art. 1162 c.c. per mancanza della buona fede e della trascrizione del passaggio nonché per il mancato decorso del tempo per l'usucapione.
      Potrebbe pertanto convenire anche all'acquirente ritenere che tra le parti ci sia stata, più che una vendita, una cessione del contratto di leasing per cui il cessionario /acquirente potrebbe continuare a pagare le rate ed operare il riscatto, che la società di leasing, sebbene non abbia autorizzato la cessione del contratto, certamente accetterà perché nel suo interesse; ovviamente se nell'accordo fosse coinvolta anche la società di leasing sarebbe meglio in quanto si formalizzerebbe una regolare cessione del contratto e la procedura si libererebbe del contratto e in cambio il curatore dell'originario utilizzatore potrebbe rinunciare ad pretendere la restituzione delle rate pagate dopo la vendita.
      Se questa via non è fattibile, non rimane che continuare nel contratto, se è conveniente mantenerlo in base al residuo da pagare, regolando poi rapporti con l'acquirente, oppure sciogliersi in caso contrario. In questo caso la curatela deve comunque restituire il bene e nell'impossibilità di farlo, la società di leasing può insinuare al passivo il credito per l'equivalente (art. 210 CCII) e comunque dovrà regolare poi i rapporti con l'acquirente, chiedendo la restituzione del bene in quanto venduto a non domino.
      Zucchetti SG Srl