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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
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Melania Alfano
COSENZA27/05/2024 12:14INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
Buongiorno sono curatore in una liquidazione giudiziale di una società partecipata al 100% da un Comune dal quale la società debitrice avanza una considerevole somma per stipendi e altro. Nell'analizzare le domande di insinuazione, mi ritrovo diverse domande di dipendenti relative al mancato pagamento di alcune mensilità fondate su diffide accertative rese esecutive, sulla base delle quali gli avvocati hanno effettuato precetto, pignoramento presso terzi ( il Comune) e successivamente si sono fatte assegnare somme molto più elevate ( anche fino al doppio di quelle realmente vantate) da parte del G.E.. anche fino due giorni prima dell'apertura della liquidazione Giudiziale, con distrazione delle spese in loro favore.
Con riferimento al TFR gli avvocati invece hanno effettuato il Decreto ingiuntivo e sulla base di quello hanno proseguito con precetto pignoramento e assegnazione della somma nelle procedure mobiliari incardinate successivamente al pignoramento presso terzi (sempre il Comune)
Il mio quesito è il seguente:
con riferimento alle somme richieste per il tfr, dal momento che quasi tutti i decreti ingiunti non recano il certificato di definitività ai sensi dell'art. 647 c.p.c., pertanto, ove manchi, prima della dichiarazione di fallimento il decreto ex art. 647 cpc, sono inopponibile alla procedura sicché, anche tutti gli atti successivi sono inopponibili, ho proposto l'ammissione sulla base della diffida accertativa, pertanto senza tener conto di tutte le somme richieste per gli atti successivi ( precetto pignoramento e assegnazione).
Con riferimento invece alle somme richieste per le mensilità vorrei capire se devo per forza proporre l'ammissione delle somme assegnate dal G.E. oppure posso proporre le reali somme inserite nella diffida accertativa, anche considerando la circostanza che gli avvocati hanno provveduto ad insinuarsi per tutte le somme distratte in loro favore.
Spero di essere stata chiara
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2024 16:37RE: INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
I pagamenti effettuati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nelle esecuzioni presso terzi sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione sono legittimi, ma se effettuati negli ultimi sei mesi possono essere oggetto di eccezione revocatoria (o di nullità per l'eventuale parte pagata oltre il credito vantato, che a dire il vero ci sembra alquanto strano) alfine di determinare il credito ammissibile al passivo, per poi promuovere l'azione revocatoria per ottenere la restituzione di quanto pagato nel periodo sospetto. A questo punto però si impone una riflessione; ossia considerato il privilegio di grado elevato di cui godono i dipendenti va valutata l'opportunità di iniziare una causa per ottenere la restituzione di una somma che comunque poi sarà corrisposta agli stessi in sede di riparto, per cui sarebbe conveniente (e parliamo sempre di convenienza e opportunità) seguire la linea indicata solo se si sa che i dipendenti non saranno integralmente soddisfatti. Naturalmente questa questione di opportunità non dsi poneper le somme eventualmente pagate e non dovute, che debbono essedre restituite e non più riversate ai dipendenti.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati in base a decreto ingiuntivo, la mancanza del decreto di esecutività ex art. 647 cpc opera nei confronti della procedura, ma non rende illegittimi o inopponibili i pagamenti effettuati in precedenza sulla base dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecuti. Ovviamente anche questi pagamenti, se effettuati nel periodo sospetto sono revocabili, ferma restando la stessa valutazione di opportunità.
Zucchetti SG Srl-
Melania Alfano
COSENZA29/05/2024 10:05RE: RE: INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
Buongiorno
forse nel mio quesito non ho precisato che i pagamento non sono stati ancora realizzati in quanto il comune è in dissesto pertanto le somme sono state solo assegnate ma non pagate, per cui mi troverei a proporre al Giudice nel progetto dello stato passivo delle somme che vanno oltre il dovuto in quanto comprensive delle spese della procedura esecutiva. Lo stesso riguarda per i decreti ingiuntivi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2024 17:32RE: RE: RE: INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
Se i pagamenti in forza dei decreti di assegnazione non sono stati effettuati i terzi destinatari di tali provvedimenti devono versare le somme già assegnate ai pignoranti al curatore della liquidazione giudiziale e allo stesso pagare il residuo loro debito.
I creditori muniti di decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutività ex art. 647 cpc non possono utilizzare tale decreto come prova del credito, che devono dimostrare in altro modo; la inopponibilità del decreto ingiutivo alla procedura determina anche il rigetto delle spese relative.
A questo punto nelo stato passivo lei può ammettere i dipendenti per l'importo che essi di mostreranno di vantare a credito, indipendentemente da quanto stabilito nei provvedimenti di assegnazione. I pignoranti possono chiedere il privilegio ex art. 2755 c.c. per le spese dell'esecuzione effettuata.
Zucchetti SG srl-
Melania Alfano
COSENZA29/05/2024 18:05RE: RE: RE: RE: INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
La ringrazio della spiegazione.
cordialità -
Melania Alfano
COSENZA10/06/2024 18:03RE: RE: RE: RE: INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
Buona sera, in questo caso nel momento in cui il terzo pignorato verserà le somme al curatore, tali somme potranno essere ripartite tra tutti i creditori in base ai privilegi, oppure gli assegnatari avranno diritto comunque alla parte a loro assegnata dai decreti del Giudice nelle procedure esecutive. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2024 19:59RE: RE: RE: RE: RE: INSIUNAZIONE AL PASSIVO DIPENDENTE E ASSEGNAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
La sospensione delle azioni esecutive dettata dall'art. 150 comporta che il creditore procedente, sia nell'esecuzione diretta che in quella presso terzi, non possa compiere altri atti per il recupero del proprio credito, in modo da non alterare la par condicio tra tutti i creditori. Il che si spiega agevolmente considerando che se si apre una procedura concorsuale sul patrimonio di un debitore con la partecipazione di tutti i creditori, non si può permettere che un creditore possa soddisfarsi al di fuori del concorso, come avverrebbe sia che il pagamento, seppur autorizzato dall'assegnazione, fosse stato già effettuato prima dell'apertura della l.g., tanto che è revocabile se eseguito nel periodo sospetto, sia se eseguito dopo tale apertura, nel qual caso sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 142, per cui è da escludere, venendo al problema posto, che la somma che il terso pignorato rimette alla procedura posa essere destinata al creditore pignorante. Questa somma, che il terzo deve in quanto debitore, entra nell'attivo della procedura ed è a disposizione di tutti i creditori concorrenti, tra i quali va distribuita, insieme al residuo attivo, secondo l'ordine lelle cause di prelazione.
Zucchetti SG srl
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