Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Iscrizione Camera di Commercio Accordi ristrutturazione - art. 40 comma 3 CCII

  • Andrea Maria Azzaro

    ROMA
    19/07/2023 10:39

    Iscrizione Camera di Commercio Accordi ristrutturazione - art. 40 comma 3 CCII

    L'art. 40 comma 3 CCII dispone che nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione, nulla disponendo in merito al soggetto su cui grava tale onere di pubblicazione.
    Alla luce di tale disposizione si richiede se tale pubblicazione debba essere effettuata dal cancellerie, come previsto per la domande del debitore, o al contrario gravi su quest'ultimo.
    Per avv. Prof. Andrea Maria Azzaro
    Avv. Elena Lanterna
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2023 16:25

      RE: Iscrizione Camera di Commercio Accordi ristrutturazione - art. 40 comma 3 CCII

      A nostro avviso, il comma terzo dell'art. 40 lì dove prescrive che la domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese e che l'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente pone una regola generale che riguarda tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, come dispone il primo comma, per cui anche la domanda di accesso al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione è compresa nella richiamata disposizione del comma 3, che pone in capo al cancelliere l'obbligo della comunicazione al registro delle imprese.
      Il comma quarto, nel disporre che "Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.", richiede semplicemente che insieme al deposito e alla pubblicazione di una domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione siano depositati e contestualmente pubblicati gli accordi raggiunti, per cui non era necessario ribadire in questo caso quale fosse il soggetto tenuto alla comunicazione al registro delle imprese per la pubblicazione essendo questi individuato nel comma precedente
      Zucchetti SG SRL