Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 39 CCII - scritture contabili e fiscali obbligatorie

  • Daniele Raimondi

    MILANO
    03/09/2024 16:53

    Art. 39 CCII - scritture contabili e fiscali obbligatorie

    Buonasera, vi scrivo per ricevere un chiarimento sul contenuto dell'Art. 39 CCII in relazione alla documentazione da depositare nell'ambito di una richiesta di accesso ad una procedura di liquidazione giudiziale.
    In particolare, nel prevedere il deposito di determinati documenti relativi alla società istante, vengono menzionate le "scritture contabili e fiscali obbligatorie".
    In tal senso :
    - Quali sono le "scritture fiscali" cui si riferisce la norma?
    - Nel prevedere il deposito di tali scritture, non si fa riferimento ad alcun arco temporale, come avviene invece per il deposito delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci (che vengono identificati come relativi solo agli ultimi 3 anni). A quale arco temporale devono essere quindi riferite le scritture contabili (e fiscali) da depositare?
    Grazie, un cordiale saluto
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/09/2024 13:29

      RE: Art. 39 CCII - scritture contabili e fiscali obbligatorie

      Per scritture contabili riteniamo si intendano il giornale di contabilità, le schede contabili e l'eventuale contabilità di magazzino.

      Per scritture fiscali i registri IVA nonché le eventuali altre scritture previste dalla normativa tributaria per particolari fattispecie (gestione del plafond per gli esportatori abituali, registro delle fatture emesse in sospensione di imposta, ecc.)

      Per quanto riguarda il lasso temporale, riteniamo siano i dieci anni stabiliti dall' art. 2220, I comma, c.c.

      Benché il secondo periodo del I comma dell' art. 39 CCII preveda esplicitamente la possibilità di depositare "in formato digitale" solo la documentazione prevista da tale periodo (relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, ecc.), in considerazione sia dell' ultimo comma dell' art. 2220 c.c., sia della rilevante mole di tale documentazione, riteniamo che anche le scritture contabili e fiscali possano essere depositate in formato digitale (fra l'altro di ben più agevole utilizzo da parte di tutti gli organi della procedura).