Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

conversione della domanda da liquidazione giudiziale in controllata

  • Alessandro Rimato

    roma
    03/07/2024 15:32

    conversione della domanda da liquidazione giudiziale in controllata

    buona sera, come ho scritto nel preambolo, posta domanda di liquidazione giudiziale si costituisce il debitore eccependo ( e provando ) il mancato superamento delle soglie. Rientrerebbe dunque nel paradigma dell'impresa minore ( trattasi di una SNC ). A mio avviso alla prossima udienza potrò aderire alla loro tesi chiedendo però l'apertura della liquidazione controllata. Oltretutto tra i diversi debiti figurano anche quelli erariali, sicchè, potrei sollecitare anche l'intervento del P.M.. Credo che il fatto stesso che la debitrice non abbia chiesto procedure alternative alla liquidazione abbia chiaramente manifestato che non ha alternative valide da mettere in campo. Sicchè dunque è doverosa l'apertura della procedura liquidatoria. In rito non credo che ci siano problemi di sorta in quanto la domanda di liquidazione giudiziale contiene in se ( come il più col meno ) quella minore ( controllata per l'appunto ).
    gradirei sapere il Vs. punto di vista.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/07/2024 19:34

      RE: conversione della domanda da liquidazione giudiziale in controllata

      Siamo d'accordo con lei. Quanto alla legittimazione non vi è subbio che l'apertura della liquidazione controllata possa essere chiesta anche da un creditore, sempre che il debitore versi in stato di insolvenza, perché lo prevede il comma 2 dell'art. 268 CCII, il quale però pone la condizione che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non sia inferiore a euro cinquantamila, altrimenti non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata (non rileva nel caso la ulteriore limitazione di cui al comma 3 in quanto riferita al debitore persona fisica, nel mentre nel caso si tratta di una snc).
      Il fatto che il creditore abbia chiesto inizialmente l'apertura della liquidazione giudiziale non preclude la modifica della domanda in apertura della liquidazione controllata una volta appurato che il debitore è configurabile quale impresa minore in quanto il presupposto oggettivo rimane lo stesso: l'accertamento dello stato di insolvenza in cui versa il debitore che ha dimostrato non avere le caratteristiche soggettive per la liquidazione giudiziale, ma quelle per la liquidazione controllata, sicchè si può parlare di una giustificata emendatio della domanda dovuta ai fatto dei limiti dimensionali emersi nel corso del giudizio.
      Zucchetti SG srl