Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Deposito domanda Liquidazione Giudiziale in proprio

  • Michele Giovanni Pozzoli

    Monza (MB)
    20/07/2023 17:57

    Deposito domanda Liquidazione Giudiziale in proprio

    Buonasera,
    ai fini del deposito di una domanda di Liquidazione Giudiziale in proprio è necessaria l'assistenza del legale o è possibile la presentazione/deposito della domanda con altro professionista (advisor) o personalmente da parte del debitore. Chiedo questo sulla base del fatto che il Codice della Crisi consente al debitore di stare in giudizio personalmente.
    Grazie anticipatamente per eventuale risposta
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/07/2023 15:07

      RE: Deposito domanda Liquidazione Giudiziale in proprio

      suo dubbio è legittimo, ma bisogna muovere dal concetto che il secondo comma dell'art. 40-che ha ad oggetto la "Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale"- prevede che il ricorso per l'accesso ad una di queste procedure, senza specificare da chi presentato "deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura". Disposizione che si spiega agevolmente con il fatto che, eliminato, già con la riforma degli anni 2006/2007 il fallimento d'ufficio ed ora l'apertura della liquidazione giudiziale d'ufficio, il ricorso del debitore che chiede l'apertura della procedura concorsuale a suo carico non è una segnalazione al tribunale perché intervenga d'ufficio, ma una domanda giudiziale, che, come tale, deve essere presentata con l'assistenza di un legale.
      Partendo da questo dato si capisce allora che il quinto comma dell'art. 40 quando stabilisce che "Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente" intende riferirsi alla fase successiva all'apertura della procedura e al giudizio c.d. prefallimentare, ossia alla fase istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale chiesta da un creditore o da altro legittimato; in questa caso, il debitore, che è convenuto in giudizio, non ha bisogno dell'assistenza di un legale potendosi difendere da sé.
      Zucchetti SG Srl