Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ACCORDO CON AMMINISTRATORE

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    07/09/2023 10:01

    ACCORDO CON AMMINISTRATORE

    Buongiorno
    sono curatore di una liquidazione giudiziale con socio unico, nonchè amministratore unico per tutta la durata della società . La liquidazione giudiziale è stata dichiarata a seguito di istanza predisposta in proprio dal socio.
    Dall'analisi contabile è emerso un modus operandi non corretto soprattutto sulle movimentazioni di cassa, ovvero attitudine a effettuare registrazioni probabilmente fittizie come apporto soci/prelievo soci per evitare saldi cassa negativi. Inoltre patrimonio netto negativo per tre anni su cinque di vita della società e il socio che negli ultimi mesi di vita della società preleva 3.000,00 dall'unico conto corrente attivo per esigenze di vita personali (tale ultimo comportamento autodenunciato alla curatela con promessa di restituzione della somma).
    Ovviamente ci sono gli estremi per una azione di responsabilità verso l'amministratore, che tuttavia risulta nullatenente e le prospettive di realizzo dell'attivo sono davvero ridotte a poche migliaia di euro.
    La curatela quindi non vuole aggravare la procedura di costi per consulenze legali, ma l' avvocato che ha curato il ricorso per la liquidazione giudiziale in proprio ha informalmente comunicato alla scrivente che, delle condotte di cui sopra, l'amministratore/socio è consapevole ed è già stato reso edotto che è opportuno "risarcire", per quanto nelle sue limitate possibilità, la procedura.
    La mia domanda è: se l'amministratore offrisse una somma risarcitoria alla procedura, previa autorizzazione del Giudice delegato, il curatore può accettare ed eventualmente sottoscrivere una sorta di accordo transattivo dicendo che rinuncia ad intraprendere azioni di responsabilità oppure deve essere rappresentato da un legale?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/09/2023 18:58

      RE: ACCORDO CON AMMINISTRATORE

      Certamente si, con autorizzazione del comitato dei creditori e preventiva informazione al giudice delegato, come previsto dall'art. 132 CCII, che riprende l'art. 35 l. fall.. ormai è pacifico in giurisprudenza che in tema di fallimento la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, in quanto prevista dall'art. 35 l. fall. e che "pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli della par condicio creditorum" (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25132)..
      Zucchetti Sg Srl