Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

DECESSO DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

  • Valeria Domenino

    Verzuolo (CN)
    05/12/2023 16:59

    DECESSO DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

    Buongiorno, nella Liquidazione Giudiziale di cui sono stata nominata Curatore il titolare della ditta individuale è deceduto ante apertura della procedura. Gli eredi hanno rinunciato all'eredità, di cui fa parte anche una partecipazione in una sas in cui il defunto era l'unico socio accomandatario. I soci accomandanti della sas in questione (non soggetta a nessuna procedura) non hanno provveduto a nominare un amministratore provvisorio e sono ormai decorsi più di 6 mesi dal decesso dell'unico accomandatario, per cui la società dovrebbe ritenersi sciolta automaticamente. Se così è il Curatore ha diritto a vedersi liquidata la quota del socio defunto nella sas? E se sì a chi deve chiederla? Preciso inoltre che la ditta individuale in Liquidazione Giudiziale gestiva una pizzeria in virtù di un contratto d'affitto d'azienda in cui il locatore era proprio la sas sciolta; le autorizzazioni amministrative concesse in affitto d'azienda alla pizzeria, dopo la morte del conduttore, sono ritornate alla sas? Grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2023 19:50

      RE: DECESSO DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

      L'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'unico socio accomandatario ha determinano l'esclusione di diritto dello stesso dalla sas, con possibilità per il curatore di chiedere la liquidazione della quota. Il fatto che i soci accomandanti residuati non abbiano nei sei mesi successivi provveduto alla sostituzione del socio venuto meno ha determinato lo scioglimento della società a norma dell'art. 2323.
      Giustamente quindi lei si pone il problema di capire a chi rivolgersi per chiedere la liquidazione della quota, ma prima ancora di questo è il caso di chiedersi se ne vale la pena. Ossia il fatto che i soci accomandanti non abbiano continuato l'attività sociale lasciando che la società si sciogliesse e che non hanno nominato neanche un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, lasciano presumere che il valore di detta sas non dovesse essere consistente, anzi probabilmente modesto. Probabilmente anche l'azienda pizzeria data in affitto è stata ritenuta di scarso valore, altrimenti avrebbero cercato di riprenderla e di riaffittarla ad altri.
      Ad ogni modo, se così non è, i soci accomandanti, preso atto dello scioglimento di legge, dovrebbero nominare un liquidatore al quale rivolgersi, e se non lo fanno potrebbe anche lei chiedere al tribunale una tale nomina in quanto ne ha interesse, in caso di patrimonio attivo per la liquidazione della quota, e in caso di passivo per il fatto che il liquidato, in quanto socio accomandatario, risponde illimitatamente dei debiti societari fino alla sua esclusione dalla compagine sociale.
      Zucchetti SG srl
      • Valeria Domenino

        Verzuolo (CN)
        06/12/2023 09:41

        RE: RE: DECESSO DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

        Buongiorno, grazie per la pronta risposta, alla luce di quanto sopra mi chiedo però se le autorizzazioni amministrative del comune rilasciate alla sas ma volturate in affitto d'azienda all'impresa in Liquidazione Giudiziale siano in questo momento nella disponibilità della procedura oppure no. L'eventuale disponibilità per la procedura delle autorizzazioni amministrative potrebbe consentire al Curatore di effettuare una cessione d'azienda piuttosto che una liquidazione dei soli beni rinvenuti.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/12/2023 19:07

          RE: RE: RE: DECESSO DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

          Lei ha detto che la ditta individuale oggi in liquidazione giudiziale conduceva in affitto una azienda (con la quale esercitava attività di pizzeria) che era di proprietà della sas, ora cessata, per cui lei ha nella sua disponibilità le strutture aziendali inoperanti dal momento che il titolare è deceduto, che già di per sé rende difficile considerre i singoli pezzi ome un complesso di beni destinati ad una attività produttiva; inoltre l'imprenditore individuale assoggettato alla liquidazione giudiziale non ne aveva la proprietà ma solo il godimento dell'azienda in qualità di affittuario ma sulla base di un contratto di affitto ormai cessato in quanto l'affittuario è deceduto.
          In sostanza lei si trova ad avere la disponibilità di alcuni beni, senza averne alcun titolo. In una situazione del genere potrebbe egualmente liquidare i beni o anche, se riesce a configurarli come azienda, a vendere il complesso aziendale con le relative licenze, fidando sul fatto che essendo la concedente l'affitto (la sas) ormai cessata, nessuno avrà interesse ad opporsi ad una tale operazione. Ma questo diventa contrastante con l'idea di chiedere la liquidazione della quota, per la quale sarebbe necessario aprire la liquidazione della sas e il liquidatore potrebbe rivendicare i beni in questione; non solo, ma stante la situazione della sas, se questa non è stata cancellata dal registro imprese da oltre un anno, potrebbe essere assoggettata a liquidazione giudiziale su richiesta di un creditore e il curatore avanzerà le sue pretese.
          E' una situazione molto delicata in cui noi consigliamo prudenza nel senso che non ci azzarderemmo a vendere non del liquidato, senza un previo accordo con i soci accomandanti o con l'eventuale nominando legale rappresentante della sas.
          Zucchetti SG srl