Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ammissione al passivo dipendente in regime di co-datorialità

  • Giulio Eusebi

    Grottazzolina (FM)
    25/05/2024 10:50

    Ammissione al passivo dipendente in regime di co-datorialità

    Mi trovo ad esaminare domande di ammissione al passivo di dipendenti i quali non erano assunti direttamente dalla società fallita ma da altre società in regime di co-datorialità virtù di un preesistente contratto di rete.
    Nel caso in cui tali dipendenti non siano muniti di titolo esecutivo da cui si evincono gli importi delle somme richieste, è possibile per il curatore ammetterli al passivo solamente sulla base delle buste paga presentate senza poter riscontrare gli importi in contabilità?
    Preciso che nel caso in esame non si riesce a reperire informazioni sugli eventuali pagamenti eseguiti dalla società che li aveva assunti in quanto cancellata.
    Ringrazio anticipatamente della collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/05/2024 14:18

      RE: Ammissione al passivo dipendente in regime di co-datorialità

      La mancanza di un titolo esecutivo non è di ostacolo all'ammissione al passivo in quanto l'esclusività del giudizio di verifica comporta che chiunque intenda partecipare al concorso sui beni del debitore debba farlo presentando una domanda di insinuazione al passivo, che pertanto, può essere fondata su un titolo esecutivo, su un documento scritto non esecutivo ma può richiedere anche che sia accertato nell'an e nel quantum,
      Ovviamente per l'ammissione è necessario che si raggiunga la prova che il credito esiste e nella misura pretesa; la prova del credito è a carico del creditore che si insinua e il curatore, a sua volta può sollevare le eccezioni estintive e modificative. Se una tale prova non viene raggiunta avanti al giudice delegato, il credito va escluso e il creditore proporrà opposizione allo stato passivo nel corso del quale avrà maggiori possibilità di fornire la prova del credito.
      Nel sui caso, a quanto espone, pare che non vi sia la prova del credito insinuato, per cui la conclusione è il rigetto della domanda.
      Zucchetti SG Srl