Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

liquidazioni giudiziali

  • Laura Simonetta Ragazzi

    Milano
    19/02/2024 12:05

    liquidazioni giudiziali

    Buongiorno,

    vorrei conoscere l'opinione sulla possibilità o meno , per il creditore ipotecario di procedere ad esecuzione individuale promossa prima che il debitore sia assoggettato a Liquidazione Giudiziale e quali siano i precedenti giurisprudenziali a Voi noti favorevoli al mantenumento del privilegio processuale ex art 41 T:U:B:

    Vi ringrazio per l'attenzione..

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/02/2024 19:18

      RE: liquidazioni giudiziali

      L'art. 150 CCII dispone che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura". Pertanto, prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i creditori ipotecari (fondiari o non) possono (come qualsiasi altro creditore) escutere il patrimonio del debitore per la soddisfazione dei loro crediti, col rischio di una futura revocatoria dei pagamenti ricevuti ove non ci sia esenzione; una volta aperta la procedura concorsuale, tutte le azioni esecutive sono bloccate, "salva diversa disposizione di legge", ed una di queste disposizioni fatte salve è quella di cui all'art. 41 d. lgs. 1.9.1993, n. 385, (Testo Unico Bancario- TUB), il cui secondo comma prevede, appunto che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore". Il creditore fondiario, pertanto, può iniziare o proseguire l'esecuzione sui beni del debitore anche se questi è dichiarato fallito o, come si dice oggi, è assoggettato a liquidazione giudiziale.
      Questa possibilità è considerata un privilegio, ma di natura processuale e non sostanziale, ossia la norma non attribuisce una causa di prelazione che qualifica il credito, ma consente al creditore si soddisfarsi direttamente sui beni del debitore anche se è in corso una esecuzione collettiva nei suoi confronti che blocca le esecuzioni individuali. Quello che tuttavia riceve il creditore fondiario dall'esecuzione da lui promossa non viene acquisito a titolo definitivo, ma a titolo provvisorio, perché, come precisa il terzo comma dell'art. 151, le disposizioni del comma 2- in forza delle quali ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, deve essere accertato secondo le norme dell'accertamento del passivo- "si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150".
      Questo significa che anche i creditori fondiari, seppur siano stati integralmente soddisfatti del loro credito in sede di esecuzione fondiaria individuale, devono comunque insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale, perché è nel concorso che i crediti devono essere definitivamente soddisfatti, per cui è in questa sede che si effettua il conteggio finale di quanto il creditore fondiario avrebbe percepito nella liquidazione giudiziale se non avesse agito individualmente (sulla base cioè di quanto la procedura avrebbe pagato al creditore ipotecario detratte le spese) e quanto effettivamente percepito da quel creditore; di modo che il creditore fondiario, se ha ricevuto più di quanto avrebbe ottenuto dalla liquidazione giudiziale, deve restituire la differenza, essendo questo il sistema dettato dal legislatore per coordinare l'esecuzione individuale con quella collettiva.
      Zucchetti SG srl