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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
liquidazioni giudiziali
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Laura Simonetta Ragazzi
Milano19/02/2024 12:05liquidazioni giudiziali
Buongiorno,
vorrei conoscere l'opinione sulla possibilità o meno , per il creditore ipotecario di procedere ad esecuzione individuale promossa prima che il debitore sia assoggettato a Liquidazione Giudiziale e quali siano i precedenti giurisprudenziali a Voi noti favorevoli al mantenumento del privilegio processuale ex art 41 T:U:B:
Vi ringrazio per l'attenzione..
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2024 19:18RE: liquidazioni giudiziali
L'art. 150 CCII dispone che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura". Pertanto, prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i creditori ipotecari (fondiari o non) possono (come qualsiasi altro creditore) escutere il patrimonio del debitore per la soddisfazione dei loro crediti, col rischio di una futura revocatoria dei pagamenti ricevuti ove non ci sia esenzione; una volta aperta la procedura concorsuale, tutte le azioni esecutive sono bloccate, "salva diversa disposizione di legge", ed una di queste disposizioni fatte salve è quella di cui all'art. 41 d. lgs. 1.9.1993, n. 385, (Testo Unico Bancario- TUB), il cui secondo comma prevede, appunto che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore". Il creditore fondiario, pertanto, può iniziare o proseguire l'esecuzione sui beni del debitore anche se questi è dichiarato fallito o, come si dice oggi, è assoggettato a liquidazione giudiziale.
Questa possibilità è considerata un privilegio, ma di natura processuale e non sostanziale, ossia la norma non attribuisce una causa di prelazione che qualifica il credito, ma consente al creditore si soddisfarsi direttamente sui beni del debitore anche se è in corso una esecuzione collettiva nei suoi confronti che blocca le esecuzioni individuali. Quello che tuttavia riceve il creditore fondiario dall'esecuzione da lui promossa non viene acquisito a titolo definitivo, ma a titolo provvisorio, perché, come precisa il terzo comma dell'art. 151, le disposizioni del comma 2- in forza delle quali ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, deve essere accertato secondo le norme dell'accertamento del passivo- "si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150".
Questo significa che anche i creditori fondiari, seppur siano stati integralmente soddisfatti del loro credito in sede di esecuzione fondiaria individuale, devono comunque insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale, perché è nel concorso che i crediti devono essere definitivamente soddisfatti, per cui è in questa sede che si effettua il conteggio finale di quanto il creditore fondiario avrebbe percepito nella liquidazione giudiziale se non avesse agito individualmente (sulla base cioè di quanto la procedura avrebbe pagato al creditore ipotecario detratte le spese) e quanto effettivamente percepito da quel creditore; di modo che il creditore fondiario, se ha ricevuto più di quanto avrebbe ottenuto dalla liquidazione giudiziale, deve restituire la differenza, essendo questo il sistema dettato dal legislatore per coordinare l'esecuzione individuale con quella collettiva.
Zucchetti SG srl-
Bruno Garbellini
Tirano (SO)16/06/2025 09:19RE: RE: liquidazioni giudiziali
Buongiorno,
faccio seguito alla Vs. risposta, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 22914 del 19/08/2024, la quale ha chiarito che il privilegio processuale fondiario è applicabile sin in caso di liquidazione giudiziale che in caso di liquidazione controllata.
Nel caso specifico sono il liquidatore di una procedura di liquidazione controllata ed il G.E. (dell'esecuzione) ha rigettato l'istanza di improcedibilità (proposta dal debitore), per cui l'esecuzione individuale è proseguita.
Devo far valere le spese prededucibili mediante istanza da presentare al G.E. oppure è sufficiente la richiesta al creditore fondiario? Come posso fare valere tali spese se la liquidazione controllata è ancora in corso e le stesse (compenso liquidatore) non è ancora stato liquidato? Quali sono gli eventuali adempimenti?
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/06/2025 09:33RE: RE: RE: liquidazioni giudiziali
All'interrogativo formulato ha dato risposta
Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
La Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
La citata sentenza prosegue affermando che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", precisando a chiare lettere che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
Quindi, una prima osservazione che può svolgersi è quella per cui le spese di procedura vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione.
Problema diverso è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato, cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto dovrebbe imporre la soluzione negativa.
Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
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