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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Prededuzione credito Iva maturato in pendenza di concordato
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Erika Luchetti
PESARO (PU)11/03/2024 18:08Prededuzione credito Iva maturato in pendenza di concordato
Buonasera, nel caso di concordato preventivo in bianco dichiarato inammissibile per rinuncia del debitore e successiva apertura della liquidazione giudiziale, Agenzia delle Entrate richiede l'ammissione del credito per Iva maturato durante il periodo di concordato in prededuzione, in quanto rileva una consecuzione tra le procedure.
Per i crediti professionali, nel caso di specie, non viene riconosciuta la prededucibilità, essendo stato rinunciato il concordato prima del deposito di una proposta e di un piano di concordato. Il principio secondo cui in caso di concordato in bianco rinunciato non spetti la prededuzione, venendo a mancare la prosecuzione delle procedure, è applicabile anche all'Iva, a cui quindi dovrebbe essere riconosciuto solo il privilegio art. 2752, co. 2, c.c, oppure è corretta la prededuzione?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2024 18:37RE: Prededuzione credito Iva maturato in pendenza di concordato
A norma dell'art. 46, comma 4, CCII i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededudicibili, ma da questa previsione non può dedursi che la prededucibilità trasmigri automaticamente della successiva liquidazione giudiziale a seguito della rinuncia del debitore alla iniziale domanda di concordato con riserva perché, in tal caso manca quel rapporto di consecutività che l'AE rivendica.
Sul punto sono illuminanti le parole delle sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un. 31 dicembre 2021, n. 42093) che pur in un contesto normativo diverso e più largheggiante di quello attuale del codice della crisi, ha ritenuto che " la consecutività - ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore" (nel caso si trattava della prededuzione del professionista, ma il concetto sulla consecutività vale per ogni credito); per poi ulteriormente precisare in altro passo, che "il citato art. 111, comma 2, l.f., allorquando stabilisce che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, suppone che «una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato... Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda... dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda".
Zucchetti SG srl-
Erika Luchetti
PESARO (PU)13/03/2024 14:02RE: RE: Prededuzione credito Iva maturato in pendenza di concordato
Grazie mille.
Aggiungo un ulteriore dettaglio. La domanda di concordato in bianco si basava su trattative per una possibile cessione d'azienda, per cui nei 120gg concessi per il deposito del piano, prorogati di ulteriori 60gg, la società ha proseguito l'attività, nell'ottica di conservazione del valore dell'impresa. Le trattative con l'investitore non hanno avuto esito positivo e dunque la società ha rinunciato alla domanda cessando ogni attività.
In tale periodo la società ha quindi sostenuto spese di ordinaria amministrazione (utenze, stipendi, ecc) e maturato un debito erariale per Iva e ritenute.
Ritenete che in ogni caso ai crediti sorti nel periodo di concordato con riserva con prosecuzione dell'attività non spetti la prededuzione?
Seguendo questo ragionamento, i pagamenti fatti in tale periodo dovrebbero essere considerati revocabili o rientrano nell'esenzione di cui all'art. 166 c.3 lett.a)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2024 20:33RE: RE: RE: Prededuzione credito Iva maturato in pendenza di concordato
Confermiamo quanto detto a proposito della prededuzione e proprio il riferimento alla revocatoria lo conferma. Invero le Sezioni Unite citate nella precedente risposta, dopo al frase che abbiamo riportato secondo cui "la consecutività - ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa,…" aggiungono in stretta prosecuzione che "per converso, la medesima consecutività, con pienezza dei suoi effetti, coinvolge - principio o postulato che sia - in primo luogo le sole zone concorsuali per le quali è stata espressamente dettata, come avvenuto con l'art. 69-bis l.f., al culmine di un percorso tutto orientato alla tutela della massa dei creditori, e non del singolo, esito agevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione del periodo sospetto (Cass. 25728/2016), per la quale è stato precisato che il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo (Cass. 8439/2012, 7324/2016).
Alla luce di questo insegnamento, nella successione in esame, manca la consecuzione ai fini della prededuzione nel mentre sussiste ai fini della revocatoria per l'espressa disposizione di cui all'art. 69-bis, comma 2, l. fall., riprodotta nell'art. 170, comma 2, CCII. Questo non significa che gli atti compiuti nel periodo del concordato in bianco vanno considerati come atti compiuti nel corso della liquidazione e, quindi di per sé inefficaci, in quanto le norme richiamate valorizzano la consecutività al solo fine della retrodatazione dei periodi sospetti. Pertanto gli atti compiuti nel periodo del concordato in bianco sono revocabili nel consecutivo fallimento, salvo che non rientrino in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 166, comma 3; pertanto i pagamenti eseguiti sono esenti se effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, o se rientrano in un'altra dele voci di cui al detto articolo.
Zucchetti SG srl
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