Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

MANCATA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO.

  • Luciano Nugara

    Parma
    21/12/2023 11:12

    MANCATA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO.

    Buongiorno, il consulente del lavoro della società fallita, dopo più di un mese dal fallimento e dopo essere stato più volte sollecitato, non ha ancora consegnato la documentazione necessaria per l'aggiornamento della contabilità. Inoltre dal suo atteggiamento la curatela non riesce a inquadrare la posizione dei dipendenti ( mi hanno da più parti dichiarato che i dipendenti si sono dimessi, ma non saprei se il consulente del lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi e le relative comunicazioni ai vari Enti).
    Aggiungo che non aveva mai rimesso il mandato conferitogli dalla società.

    Quali strumenti del c.p.c. ho a disposizione per recuperare la documentazione?
    Devo farlo presente sia al Giudice delegato che al PM?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/12/2023 20:53

      RE: MANCATA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO.

      L'art. 2235 cod. civ. dispone che il professionista intellettuale non può trattenere cose e documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti, secondo le leggi professionali.
      In caso di rifiuto alla sua richiesta, deve rivolgersi al giudice chiedendo un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e in caso di inadempimento scatta anche una sanzione penale.La Cassazione (Cass. Pen. n 23405 del 2022) ha statuito che "il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile perché richiede per la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato. In altri termini, per integrare il reato non basta un mero comportamento omissivo, ma si richiede un comportamento attivo che sia volto a frustare, o quanto meno a rendere difficile, l'esecuzione del provvedimento giudiziale, mentre la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico".
      Zucchetti SG Srl