Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

decorrenza termine per il deposito del Concordato

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    28/11/2024 22:11

    decorrenza termine per il deposito del Concordato


    In qualità di legale di una Società ho depositato una domanda c.d. in bianco, ovverosia ho depositato un Ricorso ex articolo 44 ccii, all'esito del quale deposito prima dell'entrata in vigore del Correttivo ter il Tribunale ha concesso l'ordinario termine per il deposito del Piano completo, termine poi prorogato di ulteriori n.60 giorni. Quest'ultima proroga è stata concessa sotto la vigenza del nuovo Correttivo ter.

    Ciò posto, dovendo procedere all'esatta individuazione del termine entro il quale procedere al deposito del Concordato, sono a chiedere se il nuovo disposto di cui all'articolo 44 comma a) del CCII (che dunque ancora la decorrenza del termine dall'iscrizione di cui all'articolo 45 comma 2 ccii), sia applicabile al mio caso, anche se il primo termine è stato concesso sotto la precedente disciplina (che dunque ancorava la decorrenza del termine dalla data del deposito del ricorso)

    Ringrazio per il prezioso contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2024 12:35

      RE: decorrenza termine per il deposito del Concordato

      Il comma 4 dell'art. 56 del d.lgs n. 136 del 2024 (terzo decreto correttivo) stabilisce che "Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente".
      A parte il fatto che è è già in circolazione uno schema di d.l. di interpretazione autentica di questo comma, sta di fatto che in base alla richiamata disposizione le nuove disposizioni introdotte con il correttivo si applicano anche alle procedure pendenti, sicchè, alla luce dell0'attuale disposto dell'art. 44, comma 1, lett. a), il dies a quo per il calcolo complessivo del termine concesso e prorogato va fissato nella data di iscrizione di cui all'art. 45, comma 2.
      Zucchetti SG srl