Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Rapporti tra L.G. ed esecuzione immobiliare con creditore fondiario

  • Dario Pialli

    Grosseto
    30/01/2025 20:19

    Rapporti tra L.G. ed esecuzione immobiliare con creditore fondiario

    A giugno 2023 è stata dichiarata la L.G. di una ditta individuale. Il fallito risultava proprietario di un immobile al 50% con l'ex coniuge sul quale, al momento di apertura della procedura concorsuale, era pendente una esecuzione immobiliare promossa da un creditore fondiario. Il fondiario è stato regolarmente ammesso nello stato passivo ed ha deciso di proseguire la vendita in sede esecutiva. Lo scrivente curatore è intervenuto nella predetta esecuzione. Il G.E. ha approvato il progetto di distribuzione per la quota parte (50%) dell'ex coniuge estranea alla L.G. mentre per la parte di spettanza del fallito ha statuito l'assegnazione provvisoria delle somme al 41 TUB al netto delle prededuzioni della L.G. che sono state assegnate alla proc. concorsuale. In tale decreto il G.E. ha disposto che il pagamento del 50% del compenso del delegato (riferito alla quota del fallito) dovrà essere valutato nella distribuzione concorsuale. Pertanto, alla luce di ciò, rientrerebbe tra le spese prededucibili della L.G. Il Delegato non ha presentato domanda di ammissione al passivo (e sono già trascorsi i termini di cui all'articolo 208 c. 3 CCII). A questo punto posso inserirlo nel piano di riparto pur non avendo presentato domanda? Era tenuto il delegato a presentare domanda di ammissione al passivo della L.G. oppure tale spese doveva essere richiesta, in prededuzione, nella domanda di ammissione dal creditore fondiario essendo una spesa a carico suo? Come potrei procedere? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2025 19:22

      RE: Rapporti tra L.G. ed esecuzione immobiliare con creditore fondiario

      Pare di capire che la quota del 50% delle competenze del delegato sia stata posta a carico della procedura per cui il creditore fondiario non le avrà anticipate. Se lo ha fatto, è lui legittimato a chiederne il rimborso, ma se, come sembra verosimile, tale pagamento non è stato fatto, è il delegato legittimato a chiederne il pagamento.
      Trattandosi di un credito in prededuzione non è, in prima battuta, necessaria una domanda di insinuazione al passivo, potendo l'interessato limitarsi a chiederne il pagamento, che per i crediti liquidi esigibili e non contestati può avvenire anche fuori riparto; l'onere della insinuazione scatta ove manchi una di queste caratteristiche, e, in particolare, quando il curatore contesti il credito o la collocazione.
      In mancanza di una domanda dell'interessato il curatore correttamente non tiene conto del credito. Sarebbe pertanto opportuno, se le cose stanno come ipotizzato, che sollecitasse il delegato a presentare una domanda di pagamento, su cui lei prenderà la decisione se pagare immediatamente, anche in considerazione dele disponibilità necessarie a soddisfare tutte le prededuzioni, o sollevare contestazioni.
      Zucchetti SG srl
      • Dario Pialli

        Grosseto
        03/02/2025 09:49

        RE: RE: Rapporti tra L.G. ed esecuzione immobiliare con creditore fondiario

        Grazie mille.
        Confermo che le competenze del delegato non sono ancora state saldate e dunque il creditore fondiario NON ha anticipato tali spese.
        Procederò come da Voi indicato.
        Grazie mille

        Dario Pialli