Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

concordato preventivo liquidatorio e risorse esterne

  • Mauro Moras

    Pordenone
    23/11/2024 10:59

    concordato preventivo liquidatorio e risorse esterne

    Una società presenta una proposta di concordato preventivo liquidatorio che prevede il pagamento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati al 20% mediante apporto di risorse esterne ex art. 84. IV comma, ultimo periodo, CCII, per oltre il 10% dell'attivo disponibile (con una percentuale del 10% la proposta non consentiva il pagamento minimo del 20%).
    E' possibile attribuire liberamente tale finanza esterna tra le classi dei creditori, fermo restando il pagamento minimo del 20% dei chirografari e dei privilegiati degradati, nonché il vincolo della distribuzione del valore di liquidazione con il criterio della priorità assoluta, in modo da pagare, ad esempio, alla quota di privilegio declassato la stessa percentuale del 20% prevista ai creditori chirografari ab origine?
    L'art. 84, IV comma, CCII parrebbe inequivocabilmente affermare tale possibilità in virtù della deroga agli art. 2740 e 2741 prevista nella distribuzione dell'attivo esterno, ma il dubbio rimane in quanto alcuni commenti sostengono che "... La distribuzione delle risorse esterne in deroga all'art. 2741 non sembra possibile, in quanto la legge non prevederebbe l'applicabilità della relative priority rule nel concordato liquidatorio."
    Si rigrazia.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/11/2024 17:06

      RE: concordato preventivo liquidatorio e risorse esterne

      L'art. 84 comma 4, c.c.i.i., indica le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell'alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposi-zione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
      Questa sono le condizioni minime per l'ammissibilità alla procedura e poi la stessa norma precisa che "Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento", dando chiaramente, in conformità con l'indirizzo della giurisprudenza, la libertà al debitore di distribuire le risorse esterne (fermo restando il limite minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari e equiparati del 20%) senza il rispetto del vincolo dell'ordine della graduazione e dell'implicito criterio della priorità assoluta nella irrilevanza, nei concordati liquidatori, del principio della priorità relativa che opera solo per il valore eccedente quello della liquidazione nei concordati in continuità. Fermo il limite indicato lei, a nostro avviso, può disporre delle risorse esterne liberamente anche se, probabilmente questo discorso è superfluo.
      Ci sembra, infatti, di aver capito che la libertà che vorrebbe prendersi sarebbe quella di trattare i creditori privilegiati degradati al chirografo per la parte incapiente allo stesso modo dei creditori chirografari fin dall'origine. Se è così, non è necessario ricorrere al principio di libera disponibilità delle risorse esterne sia perché le due categorie di creditori chirografari sono tra loro equiparati e soggetti per legge allo stesso trattamento, sia perché tra chirografari è comunque possibile la formazione di classi con trattamenti differenziati; la disponibilità delle risorse in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.,c. consente infatti di alterare l'ordine della graduazione.
      Zucchetti SG srl