Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

  • Sonia Chiti

    Prato
    11/02/2025 13:47

    Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

    In una procedura di LG allo stato attuale c'è un esiguo attivo in contanti, spero di recuperare qualcosa con l'azione di responsabilità che dovrei intentare a seguito di quanto di seguito accaduto.
    Il debitore aveva presentato reclamo, respinto dalla Corte di Appello con condanna del soccombente alle spese processuali. La parte soccombente non è interessata a ricorrere in cassazione.
    Non è stata fatta la prenotazione a debito per le spese del legale della curatela, che ha chiesto a controparte il pagamento di quanto liquidato in sentenza, da accreditare sul conto della procedura.
    Non disponendo di altro attivo nella procedura, questa somma dovrà essere destinata per intero al legale o costui dovrà concorrere con le altre spese di procedura in prededuzione?
    Grazie per la disponibilità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/02/2025 17:40

      RE: Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

      La condanna del soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale al pagamento delle spese processuali del reclamo respinto avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale lascia il tempo che trova, dal momento che il liquidato è per definizione impossidente, essendo i suoi beni presenti e futuri appresi all'attivo della procedura. Di conseguenza il legale della procedura non può che essere pagato che da questa e si tratta di una spesa prededucibile che concorre con le altre prededuzioni; di conseguenza se l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni va fatta una graduazione tra le stesse e seguito l'ordine della graduazione nel pagamento.
      Zucchetti SG srl
    • Sonia Chiti

      Prato
      12/02/2025 09:52

      RE: Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

      Ho omesso un passaggio, cioè che la sentenza nel dichiarare la lite temeraria ha condannato il legale rappresentante della reclamante alle spese processuali.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2025 19:27

      RE: Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

      Ci sembra difficile che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per lite temeraria sia stato condannato in proprio il legale rappresentante della società ammessa alla liquidazione giudiziale, dal momento che legittimato al reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale era la società, che ha agito in persona del legale rappresentante, per cui è probabile che anche la condanna sia a carico della società, in persona del suo legale rappresentante.
      Se così non è ed effettivamente sia stato condannato in proprio il predetto legale rappresentante, è chiaro che la curatela può rivolgersi a costui per ottenere il pagamento delle spese processuali al cui pagamento è stato condannato e di quant'altro disposto in sentenza dalla corte, dato che i costui è soggetto in bonis.
      A dire il vero non ci era mai capitato di vedere la condanna per responsabilità aggravata a carico del debitore fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale per aver promosso una reclamo temerario, nel mentre abbiamo più volte visto che il fallito, nel proporre opposizione alla sentenza dichiarativa, eserciti anche l'azione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento.
      Zucchetti SG srl
    • Sonia Chiti

      Prato
      13/02/2025 13:10

      RE: Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

      Al di là del restare perplessa della scarsa professionalità che riponete nel curatore nel saper leggere le sentenze, riporto testualmente la sentenza in ordine alla condanna in solido delle spese processuali. La precedente precisazione è stata fatta solo per informare che le spese processuali sarebbero state rimborsate, senza specificare in solido con la società, dato che non era comunque utile alla domanda posta.

      "Non può sfuggire che la società, pur restando eccezionalmente legittimata ad impugnare la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, dopo avere perso la generale capacità d'agire, è stata ormai espropriata dell'intero suo patrimonio, sicché può permettersi di compiere scelte processuali temerarie come quelle in esame, senza andare incontro a conseguenze patrimoniali ulteriori a quelle già subite. Si verifica insomma che, mentre la condizione d'insolvenza dovrebbe responsabilizzare massimamente chi agisce in giudizio, la RECLAMANTE contro l'apertura della propria liquidazione giudiziaria finisce per essere praticamente irresponsabile verso i contraddittori, privandoli, di fatto, di ogni garanzia patrimoniale. La CURATELA ed il CREDITORE ISTANTE che hanno resistito vittoriosamente al reclamo non hanno, invero, alcuna opportunità pratica di recuperare dalla XXXXXX le spese di lite sopportate, se non eventualmente sottraendole dall'attivo destinato ai riparti.
      Reputa, quindi, la Corte che dette spese vadano poste anche carico del legale rappresentante, personalmente ed in solido con la RECLAMANTE, ricorrendo un'ipotesi di imprudente valutazione della controversia che ha esposto la rappresentata ad inutili ed evitabili esborsi.
      Peraltro, la condanna del rappresentante legale al pagamento delle spese processuali è stata chiesta dalle stesse parti RECLAMATE, risultate vittoriose.
      Per l'effetto, il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale va personalmente condannato in solido con la società rappresentata XXXXXX a rifondere le spese sopportate dalle controparti, che, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa (cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata di media difficoltà, si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
      Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la RECLAMANTE che per il suo legale rappresentante ex art. 51 comma 15 CCII.
      P.Q.M.
      La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da xxxxxxx nei confronti di xxxxxxx e della CURATELA della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI xxxxxx, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza n. xxxx emessa dal Tribunale di xxxx e pubblicata il 10.10.2024, così provvede:
      1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
      2. CONDANNA la RECLAMANTE e personalmente il suo legale rappresentante alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dal CREDITORE ISTANTE e dalla CURATELA sopra indicata, liquidate per ciascuno di essi, in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge;
      3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte RECLAMANTE e per il suo legale rappresentante;
      4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
      Firenze, camera di consiglio del 21.01.2025"

      Ripropongo la domanda, nel caso in cui l'attivo realizzato dalla procedura non fosse sufficiente per il soddisfacimento integrale delle prededuzioni, le somme derivanti dall'incasso delle spese processuali (che probabilmente resterà l'unico attivo realizzato) deve essere destinato per intero al legale della procedura, o dovranno essere destinate al pagamento parziale di tutte le prededuzioni?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        15/02/2025 19:28

        RE: RE: Liquidazione giudiziale e reclamo respinto e soccombenza spese

        Ci dispiace che abbia preso la nostra risposta come una accusa di mancanza di sua professionalità perché la nostra perplessità, come si capisce dalla risposta in cui evidenziavamo che non ci era mai capitato di vedere la condanna del legale rappresentante in proprio al pagamento delle spese di causa, riguardava il contenuto della sentenza, che infatti costituisce, a quanto ci risulta, un novum, francamente discutibile, che avevano destato le nostre perplessità (il legale rappresentante della società era in giudizio in questa veste e non in proprio e, non essendo parte, ci stupisce che sia stato oggetto di condanna; la condanna è per tutte le spese di causa e non solo per responsabilità aggravata, per cui è estendibile a qualsiasi amministratore che proponga reclamo per la società avverso la sentenza di liquidazione giudiziale, a prescindere da particolari responsabilità; solo una responsabilità personale del legale rappresentante può portare ad una sua condanna ma le azioni di responsabilità contro gli amministratori, una volta aperta la procedura, competono al curatore nell'ambito della procedura; ecc.).
        Da studiosi ci dispiace che la sentenza non sia stata impugnata in Cassazione perchè sarebbe stato interessante sapere cosa avrebbe detto la Corte.
        Ad ogni modo, ai fini che qui interessano, rileva sottolineare come proprio da detta sentenza viene confermata la nostra affermazione secondo cui la condanna del soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale al pagamento delle spese processuali del reclamo respinto avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale lascia il tempo che trova, dal momento che il liquidato è per definizione impossidente, essendo i suoi beni presenti e futuri appresi all'attivo della procedura. Da questa affermazione la Corte trae, quasi a scopo punitivo, la conseguenza che a pagare sia il legale rappresentante e di conseguenza, come abbiamo già detto, la curatela, alla luce di tale decisione passata in giudicato, può rivolgersi a costui per ottenere il pagamento delle spese processuali al cui pagamento è stato condannato e di quant'altro disposto in sentenza dalla corte, dato che i costui è soggetto in bonis.
        Quanto ricavato da tale azione costituisce attivo mobiliare della procedura a disposizione di tutti i creditori (la condanna per spese è, infatti, a favore della curatela) e non del legale della procedura, che dovrà essere pagato in prededuzione. Ne segue, che se l'attivo disponibile non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, va fatta una graduatoria secondo l'ordine dei privilegi e trattare i creditori seguendo l'ordine di tale graduazione, ove il credito del legale della procedura può godere del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
        Zucchetti SG srl