Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Transazione fiscale - IVA Stato estero

  • Claudia Zani

    milano
    26/04/2023 09:51

    Transazione fiscale - IVA Stato estero

    La società ha ricevuto da parte dell'ADER cartelle di pagamento per IVA NORVEGESE non versata per gli anni 2019, 2020, 2021. Precisiamo che la cartella di pagamento è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'Ente creditore, naturalmente, è lo Stato norvegese.

    La società, sulla base dell'art. 63 CCII, intende proporre una transazione fiscale per i debiti tributati e contributivi, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione.
    È possibile estendere la proposta di transazione fiscale anche per l'IVA Norvegese oggetto delle sopramenzionate cartelle?

    Il dubbio nasce dalla formulazione dell'art 63 CCII che sembrerebbe trovare applicazione a tutti i crediti fiscali comunque amministrati dalle agenzie fiscali, quindi anche quelli relativi a crediti vantati da soggetti esteri. D'altro canto, però, il comma 2 del medesimo articolo dispone che la proposta di transazione venga sottoscritta dalla competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, previsione che risulta di non agevole applicazione nel caso in cui l'ente creditore sia uno stato estero.
    • Claudia Zani

      milano
      26/04/2023 11:03

      RE: Transazione fiscale - IVA Stato estero

      Ad integrazione del precedente quesito, siamo a precisare quanto disposto dall'art. 30 dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta
      contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto del 1 agosto 2018 che riportiamo per comodità, nella parte rilevante.

      Articolo 30 - Esecuzione della domanda di recupero
      "Ai fini del recupero nello Stato dell'autorità interpellata, ogni credito per il quale è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente accordo. L'autorità interpellata esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato applicabili ai medesimi crediti, salvo diversa disposizione del presente accordo."

      Ci chiediamo altresì se il credito IVA vantato dalla Norvegia sia assistito da un privilegio generale al pari di un analogo credito IVA sorto in Italia. Anche qui l'art. 30 prevede una disposizione, che riportiamo di seguito, che però non ci risulta del tutto chiara nel caso specifico.
      "Lo Stato dell'autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente accordo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri dell'Unione."
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/04/2023 10:50

        RE: RE: Transazione fiscale - IVA Stato estero

        In assenza di fonti ufficiali sulla questione, proponiamo una nostra interpretazione delle disposizioni richiamate nel quesito e nell'integrazione a esso, senza ovviamente poter essere certi che sarà condivisa sia dagli uffici tributari, che dal Tribunale e dai suoi ausiliari in sede di esame della proposta che si ipotizza di presentare.

        Scomponiamo la questione nelle due problematiche principali.


        L'art. 30 dell'Accordo fra Italia e Norvegia al quarto comma stabilisce che "Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili lo consentono, l'autorità interpellata può concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale e può applicare i relativi interessi. Essa informa l'autorità richiedente di qualsiasi decisione in tal senso"; da ciò derivano a nostro avviso due conseguenze:

        - l'Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere dilazioni e/o pagamenti rateali, pertanto da un lato riteniamo possa accettare una proposta di transazione che preveda un pagamento dilazionato, dall'altro che non possa accettare una proposta di riduzione dell'importo dovuto; ciò a meno che, riteniamo, vi sia una richiesta specifica di autorizzazione in tale senso, e l'autorità norvegese dia il proprio consenso; ci pare che l'iter rischi di essere quantomeno lungo come tempistica, ma non possiamo escluderlo se la legge norvegese, che non conosciamo, prevede un istituto analogo alla transazione fiscale o comunque permette all'Erario di raggiungere accordi coi propri debitori

        - l'Agenzia delle Entrate Riscossione può accettare tale proposta di dilazione e/o pagamento rateale senza dover chiedere alcuna autorizzazione all'autorità norvegese, che dovrà semplicemente informare della propria scelta, e ciò consente anche il rispetto del II comma dell'art. 63 CCII, dato che il direttore dell'ufficio ha il potere di accettare una proposta in tal senso.


        Per quanto riguarda il privilegio, invece, il terzo periodo del primo comma dell'art. 30 dell'Accordo, citato nell'integrazione al quesito, ci pare sufficientemente chiaro; applicandolo al caso qui in esame il suo senso ci pare sia il seguente: "lo Stato italiano non è tenuto a riconoscere un grado di privilegio al credito norvegese, salvo che vi sia uno specifico accordo in tal senso, o che ciò sia previsto dalla legislazione italiana"; se così è, allora:

        - né il più volte citato art. 30 dell'Accordo, né alcun altro accordo, ci risulta che prevedano il riconoscimento di tale privilegio

        - l'art. 2752, II comma, c.c. stabilisce che "Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto": quello in questione non è un credito dello Stato, ma un credito di un altro Stato del quale l'Agenzia deve solo curare la riscossione.

        Va considerato anche il prosieguo della disposizione citata: "Lo Stato che, nell'eseguire il presente accordo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri dell'Unione".

        Abbiamo quindi ricercato se vi fosse qualche precedente nel quale il privilegio, nel rapporto con altri Stati, fosse stato accordato; non abbiamo trovato nulla, ma non possiamo escludere che tale precedente vi sia: se vi fosse, allora il privilegio dovrebbe essere riconosciuto.


        In conclusione riteniamo quindi che:

        - il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate possa accettare, in totale autonomia, una proposta di transazione che preveda il pagamento dilazionato o rateizzato dell'IVA norvegese; per accettare anche una riduzione del debito, è invece necessaria una specifica autorizzazione dalla "mandante" norvegese

        - il credito in questione non è assistito, a nostro avviso, da alcun grado di privilegio (salvo che emergano precedenti di tenore diverso).