Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

  • Maria Landi

    Città di Castello (PG)
    01/03/2024 15:40

    Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

    Buonasera, vi sottopongo il seguente quesito:
    - snc fallisce nel 2023 con relativa estensione ai soci.
    I soci risultano essere beneficiari di proprietà immobiliari (in cui vivono) in virtù del decesso dei genitori, per i quali non è stata effettuata dichiarazione di successione, pertanto non vi è la voltura castale della titolarità degli immobili (che da visura risultano ancora intestati ai de cuius) nè vi è, tantomeno, consequenzialità delle trascrizioni.
    Ad oggi mi trovo quindi in una situazione in cui i soci della snc sono titolari effettivi di immobili di cui non è stato effettuato alcun adempimento.
    Per regolarizzare la posizione ed attrarre i beni alla procedura, dovrei:
    - predisporre le due dichiarazioni di successione (una per la morte della madre nel 2020 ed una per il decesso del padre nel 2021) con presentazione del modello da parte del curatore (preciso che il fallimento è del 2023 ed i decessi del 2020 e 2021 - termini presentazioni successioni spirati);
    - per trascrivere in conservatoria le successioni quale adempimento formale dovrebbe essere effettuato, al fine di dare continuità alle trascrizioni stesse e non impedire eventuali futuri atti dispositivi sull'immobile (vendita accensione di mutuo con ipoteca ) al terzo acquirente ...?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2024 19:23

      RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

      I soci essendo nel possesso dei beni hanno accettato l'eredità dei genitori tacitamente per cui si tratta di formalizzare, con la dichiarazione di successione, il trasferimento della proprietà in capo a loro. Fatto questo, trascrive la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 197, comma 2 CCII.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Landi

        Città di Castello (PG)
        04/03/2024 20:29

        RE: RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

        Buonasera sono a chiedere un ulteriore approfondimento stante le difficoltà procedurali a presentare, quale curatore, la dichiarazione di successione per gli eredi, non potendo versare le ipocatastali necessarie alla volturazioni non avendo la procedura alcun attivo (se non gli immobili). Non posso procedere alla trascrizione prenotando a debito tali imposte e l'ade non accetta l'ammissione al passivo in prededuzione. I soci, dimorando in tali abitazioni ,hanno accettato sì tacitamente l'eredità ma non vi è evidenza di tale volturazioni alla Conservatoria. Prevedendo un PDL ai sensi dell'art. 216 c. 3, ovvero mediante delegato ed emissione di decreto di trasferimento, come posso dare continuità alle trascrizioni stesse, garantendo tutti i diritti al futuro acquirente ? il decreto di trasferimento emesso dal GD non sana tale mancanza...
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/03/2024 17:48

          RE: RE: RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

          La situazione catastale deve essere regolarizzata prima della vendita, anche se si demanda la vendita al giudice in quanto anche in tal caso il giudice non potrebbe emettere il decreto di trasferimento in mancanza di una regolarità di trascrizioni. La mancanza di fondi e la difficoltà della prenotazione a debito costituiscono indubbiamente un ostacolo, tuttavia nel patrimonio della procedura vi sono comunque immobili il cui valore dovrebbe essere comunque sufficiente ad ottenere un finanziamento da una banca da pagare in prededuzione al momento della vendita.
          Zucchetti SG srl
      • Paolo Morini

        Città di Castello (PG)
        08/03/2024 16:00

        RE: RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

        Buona sera, ho una problematica simile. Vi chiedo se possa essere una strada percorribile quella secondo cui il curatore accetti l'eredità (con beneficio di inventario?) a norma dell'art. 132 CCII, regolarizzando direttamente l'accettazione tacita, in modo da poter trascrivere la sentenza di LG e dare inizio alle operazioni di vendita. In tal caso operativamente però come ci si potrebbe comportare? Andrà fatta apposita domanda al Tribunale civile mediante legale nominato su autorizzazione del GD?
        In attesa di un vostro gentile riscontro, ringrazio anticipatamente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/03/2024 12:56

          RE: RE: RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

          L'accettazione tacita dell'eredità si realizza quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), quale entrare nel possesso dei beni o continuare a mantenerlo disponendo liberamente degli stessi. In tal modo il chiamato all'eredità diventa erede e deve, come abbiamo detto nelle precedenti risposte solo formalizzare la sua accettazione rendendo pubblica quella volontà che è stata già materialmente manifestata con atti ai quali le legge dà il significato di accettazione, e può farlo mediante la dichiarazione di successione. E' vero che la denuncia di successione (e con la trascrizione del relativo certificato) ha finalità esclusivamente fiscali (art. 5, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, ma questa consente la trascrizione, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, dell'accettazione tacita della relativa eredità da parte dei chiamati alla stessa per legge o per testamento (art. 2648 c.c.)..
          Se l'eredità è stata accettata, seppur tacitamente, dai chiamati all'eredità oggi assoggettati alla liquidazione giudiziale, la stessa eredità non può essere nuovamente accettata dal curatore delle loro procedure. Si può discutere, invece, se il solo possesso dell'immobile da parte dei chiamati, senza il compimento di alcun atto dispositivo relativo a allo stesso, possa essere considerata accettazione tacita, ma questa è una valutazione di fatto da svolgere caso per caso in base a ciò che i chiamati hanno fatto; se non possono essere considerati eredi accettanti tacitamente, può accettare il curatore con beneficio di inventario, se invece sono da considerare eredi, il curatore non può accettare nuovamente.
          L'art. 132 CCII da lei richiamato richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori per l'accettazione di eredità, ma evidentemente di eredità "accettabili", che il curatore cioè possa accettare in quanto ancora giacenti, ma nel caso, come detto, i soggetti chiamati all'eredità hanno già accettato. Il fatto poi che il curatore accetti, quando è possibile, con beneficio di inventario è del tutto irrilevante ai fini del presente discorso perché questa è solo una dele forme di accettazione dell'eredità che serve a limitare la responsabilità dell'erede al valore della massa ereditaria.
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Morini

            Città di Castello (PG)
            10/03/2024 15:07

            RE: RE: RE: RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

            Quindi se ho ben capito nel caso di accettazione tacita avvenuta ante dichiarazione di LG, per regolarizzare la situazione ed effettuare le volture in favore degli eredi e la trascrizione della sentenza di LG rimane solamente la strada di attivarsi mediante legale ed ottenere una sentenza che accerti l'accettazione dell'eredità? In modo da avere un titolo sulla base del quale trascrivere l'accettazione e poter dar corso alla vendita… Siete d'accordo? Grazie infinite
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              11/03/2024 19:56

              RE: RE: RE: RE: RE: Dichiarazione successione su immobili da attrarre alla procedura di LG

              Quella da lei indicata è la via più corretta, ma molto dipende dall'atteggiamento dei soci proprietari chiamati all'eredità. Se questi sono collaborativi e non hanno compiuto atti formali di disposizione dei beni (dati in locazione, iscritta ipoteca, ecc.), si potrebbe anche sostenere sminuendo il valore del possesso, che non vi sia stata ancora accettazione dei beni, né espressa nè tacita, e procedere lei, quale curatore della procedura di liquidazione aperta loro carico, all'accettazione con beneficio di inventario, evitando spese e lungaggini.
              Zucchetti SG srl