Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

NUOVA SOCIETA' SCHERMO DELLA PRECEDENTE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E AZIONI DEL CURATORE

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    11/01/2024 09:06

    NUOVA SOCIETA' SCHERMO DELLA PRECEDENTE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E AZIONI DEL CURATORE

    Salve, chiedo il Vostro illustre parere in merito alla seguente fattiscpecie:
    all'apertura della liquidazione giudiziale ho rinvenuto una nuova società operante presso la sede della debitrice, (da visura camerale, atti del registro, dichiarazione dell'amministratore); l'immobile non è di proprietà. Di fatto l'attività di impresa è riconducibile senza soluzione di continuità alla società in liquidazione, e ciò è provato da plurime evidenze: insegne presenti nella sede con logo impresa in liquidazione e nessuna indicazione della ragione sociale nuova societa' a citofono, insegna); corrispondenza commerciale in essere con fornitori fino a qualche giorno prima della apertura della liquidazione firmata da addetto amministrativo della debitrice, ora amministratore della nuova società schermo, distrazione di clienti provata da lettere commerciali, testimonianze documentali di fornitori, ecc, distrazioni di lavoratori). Inoltre, da molteplici evidenze documentali e contabili ho appurato che l'azienda della debitrice è stata distratta a favore dell'amministratore e da questi conferita nella nuova società. La presenza della nuova società tuttavia mi ha impedito di effetturare l'accesso in sede di ricognizione ed inventario per il diniego espresso dell'amministratore della nuova società all'accesso del curatore. Visto tutto quanto rappresentato chiedo quale possa essere, secondo Voi, in sede civile e/o anche penale, lo strumento piu rapido per ricostruire la massa attiva ed anche per evitare ulteriori e molto probabili fatti distrattivi.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/01/2024 18:50

      RE: NUOVA SOCIETA' SCHERMO DELLA PRECEDENTE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E AZIONI DEL CURATORE

      A nostro avviso bisogna coinvolgere nella liquidazione giudiziale la nuova società (Beta) che opera nei locali della precedente già ammessa alla liquidazione (Alfa) e l'attuale amministratore della soc. Beta ricorrendo alla previsione del comma quinto dell'art. 256 CCII. I dati da lei esposti, infatti, inducono a ritenere che l'attività esercitata da Alfa è riferibile ad una società di fatto intercorrente tra la stessa Alfa, la soc. Beta e l'amministratore di questa, per cui la liquidazione giudiziale può essere estesa alla sdf (ormai sono superati i dubi circa la possibilità di una super società di fatto tra società di capitali e anche soggetti individuali) e ai singoli soci, con esclusione di Alfa in quanto già ammesso alla liquidazione giudiziale.
      Con la stessa domanda possono essere chieste misure cautelari immediate di cui al comma 1 dell'art. 54, quali in sequestro dell'azienda, a tutela della massa in attesa della decisione del tribunale.
      Zucchetti SG srl