Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

affitto d'azienda

  • Claudia Zani

    milano
    04/09/2023 18:45

    affitto d'azienda

    Buonasera,
    il nostro cliente è interessato ad acquistare il ramo d'azienda di una società intenzionata a presentare domanda di liquidazione giudiziale in proprio.
    Al fine di preservare la continuità aziendale e i rapporti di lavoro esistenti, come da prassi, le parti intenderebbero stipulare un contratto di affitto d'azienda anteriormente al deposito della domanda di liquidazione giudiziale.
    Ci è sorto un dubbio circa il trattamento del TFR dei lavoratori.
    Ci interroghiamo sul soggetto tenuto a corrispondere il TFR, nel momento in cui il liquidatore giudiziale, ponendo termine al contratto di affitto, deciderà di cedere l'azienda, .
    L'art. 214, comma 3, ccii esclude, salvo diversa convenzione, "la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento". Ciò ci induce a ritenere che l'acquirente, salvo diverso accordo, non risponda del TFR e che tale conclusione valga anche nel caso in cui l'acquirente coincida con l'affittuario.
    D'altro canto, ci pare che nell'ipotesi descritta sussistano i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia (art. 47 legge 428/90 modificato dall'art. 368 ccii), visto che, sebbene l'affitto sia stato stipulato prima della procedura, la cessione interviene durante una procedura concorsuale liquidatoria.
    In tale contesto, ci chiediamo se il Fondo debba essere chiamato a versare ai lavoratori:
    - soltanto la eventuale quota di tfr maturata tra l'interruzione del contratto di affitto e la vendita;
    - sia la quota di TFR maturata prima della sottoscrizione del contratto di affitto che la eventuale quota maturata tra l'interruzione del contratto di affitto e la vendita (quindi con esclusione della sola quota di tfr maturata durante l'affitto);
    - l'intero TFR esistente alla data dalla cessione (di conseguenza, anche il TFR maturato durante l'affitto d'azienda).
    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2023 18:31

      RE: affitto d'azienda

      A nostro avviso la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 214 CCII che esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento non riguarda i crediti da rapporto di lavoro, che trovano la loro regolamenta zione nell'art. 2112 c.c. e nell'art. 47 l. n. 428 del 1990, come modificato dall'art. 368 CCII, che sono le norme specifiche che regolano i rapporti di lavoro in caso di trasferimento di aziende.
      Premesso che già l'affitto ante apertura della liquidazione giudiziale è soggetto a queste disposizioni trattandosi di impresa in crisi e che la cessazione dell'affitto determina la retrocessione dell'azienda in capo al fallimento, con conseguente automatica applicazione dell'art. 2112 c.c. in cui l'originario affittuario figura essere il cedente e l'originario concedente, e per lui ora il curatore, l'acquirente, la massa dei debiti di lavoro potrebbe essere consistente e di questi debiti bisogna tenere conto al momento della successiva venta nella liquidazione giudiziale.
      In questa ci sembrano rilevanti, in quanto rispondono alle sue domande, i nuovi commi 5 e 5bis dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, che dispongono quanto segue:
      Art.5: "Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile".
      Art. 5-bis: "Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del
      codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo".
      Zucchetti SG srl
      • Claudia Zani

        milano
        06/09/2023 10:36

        RE: RE: affitto d'azienda

        Buongiorno,
        in merito alla vostra gentile risposta, ci sorge ancora una perplessità.
        Ci pare di aver capito che, nella fase della vendita dell'azienda effettuata dalla procedura, anche per la quota maturata durante l'affitto d'azienda, resti un debito dell'azienda in liquidazione giudiziale e che, quindi, trovi applicazione l'art. 47, comma 5-bis, l. 428/90 il TFR. Di conseguenza, il fondo di garanzia verserà l'intero TFR maturato alla data del trasferimento, anche per i lavoratori che senza soluzione di continuità passeranno alle dipendenze dell'acquirente.

        Riteniamo che, in forza del richiamo all'art. 47 operata dall'articolo 191 ccii, i commi 5 e 5-bis dell'art. 47 l. 428/90, si possano applicare anche a società con meno di 15 dipendenti (come nel caso della nostra società cliente).

        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/09/2023 19:25

          RE: RE: RE: affitto d'azienda

          Il nuovo comma 5-bis dell'art. 47 r l. n. 428/90 consente di escludere ex lege, la responsabilità solidale del cedente e del cessionario con riferimento ai crediti maturati nei confronti del cedente in epoca anteriore al trasferimento in quanto viene equiparato il trasferimento alla cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia. Tanto dovrebbe portare al superamento anche del limite dei 15 dipendenti, ma sul punto abbiamo forti dubbi in quanto l'art. 47 citato trova applicazione, ai sensi del primo comma, "Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112".
          Zucchetti SG srl
          • Claudia Zani

            milano
            07/09/2023 19:33

            RE: RE: RE: RE: affitto d'azienda

            In merito alla vostra prima risposta, se vi è la cessazione di un rapporto di lavoro durante l'affitto d'azienda sottoscritto anteriormente alla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio, si può applicare la disciplina dell'art. 47, commi 5 e 5-bis? Chi versa il TFR?
            Il messaggio n. 2272 dell'INPS (datato 14-06-2019) sottolinea che il Fondo di Garanzia non interverrebbe in quanto il cessionario è in bonis e l'interruzione del rapporto di lavoro interverrebbe quando il lavoratore era alle dipendenze dell'affittuario in bonis.

            Per quanto riguarda invece la vostra ultima risposta, vi è giurisprudenza o dottrina di merito che tratta della non applicabilità dei commi 5 e 5-bis dell'art. 47 per società con meno di 15 dipendenti?

            Grazie.