Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    16/01/2024 11:09

    riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

    salve
    un creditore la cui domanda è stata da me dichiarata inammissibile per omessa indicazione del codice IBAN, non ha proposto osservazioni nel termine di 15 giorni dall'invio del progetto di stato passivo, ma ha riproposto nuovo ricorso di insinuazione al passivo integrato del dato mancante nella prima istanza.
    sto procedendo a modificare lo stato passivo col riconoscimento di detto credito in ragione della nuova domanda integrata.
    mi chiedo se devo nuovamente inoltrarlo al creditore per le sue eventuali osservazioni oppure se posso depositare il nuovo stato passivo nel fascicolo telematico affinché il Tribunale (che ancora non ha ordinato la pubblicazione sul sito internet del primo stato passivo) ne prenda atto.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/01/2024 17:57

      RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

      Il quesito contiene più temi di esame. Il primo attiene agli effetti della mancata indicazione del codice Iban nella domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata, ove, per il richiamo contenuto nell'art. 270, comma 2 lett. d), le domande vanno predisposte ai sensi dell'art. 201. Orbene, in forza di tale articolo, l'omessa o incerta indicazione del codice fiscale, dell'IBAN determina la dichiarazione non di rigetto ma di inammissibilità della domanda (come lei correttamente ha fatto), giacché questa è la sanzione prevista dal comma quarto quando è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alla lett. a) del comma 3.
      Per la verità si potrebbe contestare il ricorso alla stessa inammissibilità, ma questo è problema che qui non interessa in quanto, avendo lei correttamente dichiarato inammissibile la domanda, si tratta di stabilire quali sono gli effetti di tale provvedimento; ed è pacifico che la dichiarazione di inammissibilità non preclude la riproposizione della stessa domanda con eliminazione dell'elemento che aveva generato la inammissibilità.
      Posto che questa nuova domanda, seppur sostanzialmente è una integrazione della precedente, è processualmente una domanda nuova che, la stessa, se presentata, come è probabile, dopo la scadenza del termine fissato nella sentenza di apertura della procedura, è da qualificare come domanda tardiva. Così qualificata la nuova domanda, trova applicazione il comma 7 dell'art. 273, per il quale il procedimento di accertamento delle domande tardive è lo stesso di quello delle domande tempestive, ma richiede un preventivo vaglio di ammissibilità nel senso che "la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo".
      Il suo primo compito, quindi, è svolgere questo giudizio seguendo, per il rito, le regole dettate dai primi sei commi dell'art. 273 e comportandosi, quindi, esattamente come se fosse una domanda tempestiva.
      Zucchetti SG srl
      • Ilaria Totaro

        Lecce
        17/01/2024 19:41

        RE: RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

        Vi chiedo, gentilmente, di chiarirmi in che senso "Per la verità si potrebbe contestare il ricorso alla stessa inammissibilità". Avrei potuto ammettere le domande prive della indicazione dell'IBAN invece di dichiararle inammissibili ?

        Non avendo nessuno dei creditori ai quali ho contestato la inammissibilità per l'omessa indicazione dell'IBAN proposto osservazioni, è corretto ritenere che io sia allo stato impossibilitata a rivedere il mio giudizio ?

        Inoltre, non saprei quale potrebbe essere, con riferimento alla omissione della indicazione dell'IBAN, una causa non imputabile al creditore, tale da permettermi di verificare che la stessa sia cessata e quando, al fine di valutare ammissibile la domanda tardiva.
        Mentre, per esempio, un mio errore di notifica della sentenza ad un creditore, potrebbe giustificare la proposizione della domanda da parte di questo ultimo oltre il termine di 60 giorni, non riesco a svolgere alcun giudizio con riferimento alla nuova domanda riproposta con l'indicazione dell'IBAN prima mancante, anche perché nulla il creditore ha detto sul punto a sua giustificazione.

        Grazie per il riscontro che vorrete darmi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/01/2024 20:22

          RE: RE: RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

          Il riferimento alla possibilità di contestare la inammissibilità in caso di mancata indicazione dell'Iban, nasce da una tesi dottrinaria secondo la quale la formulazione dell'art. 201 nella parte in cui richiede che il creditore indichi "le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di volere essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, comma 1", induce a ritenere che, ove il creditore specifichi nella domanda di voler essere pagato tramite accredito bancario, questo diventi l'unico strumento da utilizzare per il pagamento e il giudice delegato non possa disporre diversamente; quando, invece, il creditore nulla dice in proposito nella domanda di insinuazione, riemerge il potere del giudice delegato di dettare le modalità del pagamento, senza bisogno di dichiarare la inammissibilità della domanda. Tuttavia questa interpretazione, pur avendo una sua valida consistenza, si scontra col dettato legislativo che sanziona la mancanza di dette indicazioni con la inammissibilità.
          Una volta depositato lo stato passivo, lei non può modificarlo se non tramite opposizione o insinuazione tradiva.
          Siamo d'accordo con lei che è improbabile che la domanda in questione possa superare il vaglio di ammissibilità dal momento che il creditore sapeva della procedura, tanto da aver presentato una domanda tempestiva, per cui questi avrà difficoltà a dimostrare che il ritardo rispetto a quanto richiesto dal comma 7 dell'art. 273 sia incolpevole.
          Zucchetti SG srl
          • Ilaria Totaro

            Lecce
            19/01/2024 09:14

            RE: RE: RE: RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

            Concludendo, vi chiedo se è corretto operare come segue:
            1. provvederò a rigettare (e non a dichiarare inammissibile) la nuova domanda;
            2. comunicherò questa decisione al solo creditore interessato (ricorrente tardivo);
            3. non concederò i 15 giorni per le osservazioni.
            Il creditore non ammesso, dal canto suo, potrà fare opposizione.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/01/2024 19:55

              RE: RE: RE: RE: RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

              Non esattamente perché, come detto nella prima risposta, trovano applicazione nella trattazione delle tardive le regole dettate dai primi sei commi dell'art. 273.
              Pertanto, se il creditore non dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile deve dichiarare la inammissibilità della domanda e comunicare il provvedimento all'interessato, il quale entro 15 giorni può proporre osservazioni. Se queste vengono formulate, nella previsione che difficilmente lei le riterrà fondate, deve rimettere la questione al giudice delegato, che provvederà in proposito. Contro questo provvedimento il creditore può proporre reclamo al collegio.
              Zucchetti SG srl
              • Chiara Costa

                Piacenza
                08/05/2024 15:14

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

                Buongiorno.
                In relazione alla declaratoria di inammissibilità ex art. 273 cci non mi è chiaro il ruolo del giudice delegato. Il comma 7 del medesimo articolo espressamente richiama l'intervento del giudice che si dovrebbe pronunciare con decreto a sua volta reclamabile. La lettura dei primi commentari induce invero a ritenere che sia il liquidatore nel progetto prima e nello stato passivo poi a dichiarare l'inammissibilità delle domande tardive carenti dei requisiti richiesti dalla norma.
                Chiedo un vostro cortese riscontro. Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  08/05/2024 18:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riproposizione del ricorso per insinuazione al passivo - liquidazione controllata

                  L'art. 273 comma 7, stabilisce, tra l'altro, che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6". Vanno pertanto seguite per l'esame delle domande tardive le indicazioni dettate da tali commi, secondo i quali effettivamente il giudice ha un ruolo limitato ed eventuale. Invero, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, è il liquidatore che forma lo stato passivo e lo comunica agli interessati, i quali entro 15 giorni possono muovere osservazioni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo definitivo e lo deposita in cancelleria, ecc.; in presenza di osservazioni, il liquidatore o le accetta e modifica lo stato passivo predisposto o non le accetta e rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto impugnabile avanti al collegio.
                  In sostanza il giudice delegato interviene soltanto in caso di osservazioni allo stato passivo non accettate dal liquidatore.
                  In questo sistema anche la dichiarazione di inammissibilità dovrebbe essere di competenza del liquidatore, ma il legislatore, nel copiare la norma di cui al comma 3 dell'art. 208, non ha tenuto sufficientemente conto del diverso sistema di accertamento del passivo dettato per la liquidazione controllata rispetto alla liquidazione giudiziale, per cui ha disposto che "Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché' l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda".
                  A nostro avviso il riferimento al giudice delegato è frutto di un errore perché il suo intervento è inconciliabile con il sistema dell'accertamento del passivo nella liquidazione controllata, dato che, seguendo la norma, il liquidatore dovrebbe prima rimettere la domanda al giudice per valutare se è manifestamente inammissibile, e qualora non lo sia rla domanda ritornerebbe a lui che potrebbe egualmente dichiararla inammissibile (per inammissibilità non manifesta). Riteniamo, per dare una logica al sistema, che anche nel caso previsto sia il liquidatore a pronunciarsi sulla ammissibilità, sia essa manifesta che non, ed è augurabile che con l'atteso decreto correttivo questa evidente discrasia sia eliminata. Ed anzi meglio riformulato l'intero articolo.
                  Zucchetti SG srl