Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Notifica ordinanza di vendita a creditore ipotecario

  • Marco Iacolina

    Como
    29/09/2023 10:14

    Notifica ordinanza di vendita a creditore ipotecario

    Buongiorno,
    l'articolo 216 comm 2 CCI prevede che per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
    Dovendo predisporre le suddette notifiche, mi trovo nella seguente situazione: un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale in data successiva alla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
    Per tale creditore ho infatto proposto la degradazione al chirografo sia per quanto sopra esposto nonché perché il decreto ingiuntivo su cui si basa l'iscrizione ipotecaria non è opponibile alla procedura in quanto privo di decreto di esecutività ex art. 647 cpc.
    L'ammissione non si è ancora consolidata non essendosi ancora tenuta l'udienza per l'esame della relativa domanda.
    Tuttavia, alla luce di quanto sopra, sopratutto per il fatto che l'iscrizione dell'ipoteca è successiva alla data di apertura della procedura, vi chiedo se devo procedere o meno alla notifica dell'ordinanza di vendita anche a tale creditore.
    Vi ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2023 17:54

      RE: Notifica ordinanza di vendita a creditore ipotecario

      L'iscrizione ipotecaria è sicuramente successiva alla dichiarazione all'apertura della liquidazione giudiziale, ma non ci dice se successiva anche alla trascrizione della sentenza dichiarativa. In caso positivo, non vi sarebbero dubbi sulla inopponibilità dell'ipoteca alla massa, nel mentre, se l'ipoteca è stata iscritta sì dopo la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale ma prima della trascrizione della stessa si aprirebbe la problematica circa l'effettivo momento dell'acquisizione del bene immobile all'attivo (se con la dichiarazione di fallimento (ora di liquidazione giudiziale) o con la trascrizione) e circa l'effetto nei confronti dei terzi (pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese o trascrizione) e circa l'estensione della presunta inefficacia della trascrizione ai soli atti traslativi sul bene o anche a quelli costitutivi di un diritto reale di garanzia.
      Nel caso, tuttavia, non è necessario affrontare questi problemi perché, come lei dice l'ipoteca è stata iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e comunque privo della dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima dell'apertura del concorso, per cui l'ipoteca è, secondo costante giurisprudenza che abbiamo ricordato più volte in questo Forum, tamquam non esset, per cui al momento della verifica il credito in questione dovrebbe essere ammesso al passivo in chirografo.
      Poiché in questo caso è il provvedimento del giudice in sede di verifica che accerta la esistenza o meno della collocazione del credito in questione, se in via ipotecaria o chirografaria, al momento, visto che non si è ancora tenuta l'udienza di verifica, è preferibile considerare il creditore in questione come ipotecario e fargli la notifica di cui all'art. 216 CCII.
      Zucchetti SG srl