Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ditta individuale e ristrutturazione dei debiti

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    18/10/2024 19:30

    ditta individuale e ristrutturazione dei debiti

    Una sovraindebitata chiede di poter avere accesso alla ristrutturazione dei debiti, ma dall'estratto ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione emerge una consistente esposizione debitoria (€ 271.000,00) per IVA, IRPEF, Add.le Reg.le, diritto annuale, relativi alla ditta individuale, cessata circa venti anni addietro (nel 2006), di cui era titolare.
    Posso procedere con la ristrutturazione dei debiti oppure trattandosi di debitoria mista (connessa cioè in parte alla ditta individuale cessata ed in parte a prestiti personali) devo prospettarle come possibile solo la liquidazione controllata.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/10/2024 12:50

      RE: ditta individuale e ristrutturazione dei debiti

      Se per procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato intende quella del consumatore, prevista dagli artt. 67 e segg. c.c.i.i., questa via è preclusa dalla natura commerciale dei debiti o di gran parte di essi che fanno capo a tale soggetto. Conclusione già chiara alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. e) ante correttivo e divenuta ancor più solida dopo il d.lgs n. 136 del 2024 , che ha aggiunto alla definizione di consumatore datta dalla citata disposizione l seguente frase: "e che accede agli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore".
      Esclusa la qualità di consumatore, il sovraindebitato potrebbe accedere al concordato minore (precluso al consumatore per il divieto posto dall'art. 74, comma 1), ma costui, non svolgendo più una attività, potrebbe accedere ad un concordato minore liquidatorio che, a norma dell'art. 74, comma 2, richiede l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori che, nelle condizioni descritte, sembra difficile trovare, comunque il concordato minore sarebbe soggetto all'approvazione dei creditori.
      Se questa strada non è percorribile, resta il ricorso alla liquidazione controllata oppure, se il debitore non è in grado di offrire alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ai creditori, pensare di chiedere l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ai sensi dell'art. 283 c.c., previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti da tale norma.
      Zucchetti SG srl