Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

NOMINA PERIOTO STIMATORE IN UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Marco Cottica

    Sondrio
    14/06/2024 15:18

    NOMINA PERIOTO STIMATORE IN UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buongiorno, leggendo gli articoli 195/2, 216/1 e 129/2 CCII sotto trascritti, sembrerebbe che per la nomina di un perito stimatore in una procedura di Liquidazione Giudiziale si debba chiedere l'autorizzazione al Comitato dei Creditori e quindi, in caso di sua mancata COSTITUZIONE, direttamente al Giudice Delegato.
    Chiedo il vostro pregiato parere al riguardo.
    Art. 195 - Inventario
    (omissis)
    2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
    (omissis)
    Art. 216 - Modalita' della liquidazione
    I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. (omissis)
    (omissis)
    Art. 129 - Esercizio delle attribuzioni del curatore
    (omissis)
    2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della societa' o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2024 18:06

      RE: NOMINA PERIOTO STIMATORE IN UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Esatto, lo abbiamo scritto a chi ci chiedeva se il perito dovesse prestare giuramento. Proprio due giorni fa, rispondendo ad un quesito della dott.ssa Pizzamiglio, dicevamo: " Il perito chiamato a stimare i beni facenti parte dell'attivo della procedura non è tenuto al giuramento in quanto non è un consulente tecnico del giudice o, più correttamente, non è un ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 cpc. L'art. 216 prevede, al comma 1, che "i beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'art. 129, comma 2" Quest'ultimo inciso chiarisce che l'esperto stimatore nominato dal curatore è da considerare un coadiutore, che è la figura contemplata nell'art. 129 comma 2, al quale il curatore attribuisce un compito che è quello della stima e di quant'altro indicato nell'art. 216 a suo carico".
      La scelta non è affatto felice perché contrasta con le esigenze di urgenza dell'inventario e della stima, ma la novità del richiamo dell'art. 129, coma 2 (corrispondente al pari comma dell'art. 32 l. fall.) c'è e bisogna seguirlo.
      Ovviamente in mancanza del comitato dei creditori che autorizzi la nomina del coadiutore, interviene in via sostitutiva il giudice.
      Zucchetti SG srl