Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

azione revocatoria fallimentare

  • Elena Pompeo

    Salerno
    16/09/2024 18:04

    azione revocatoria fallimentare

    Devo incardinare una azione revocatoria fallimentare per il recupero di somme nel semestre. A fondamento della mia richiesta ho gli estratti conto ed i pagamenti sono stati effettuati ad una società della madre dell'amministratore della società oggi in liquidazione. Posso depositare un decreto ingiuntivo in luogo di una citazione? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2024 18:11

      RE: azione revocatoria fallimentare

      Riteniamo di no, anche se a memoria ricordiamo un precedente in senso contrario, che non riusciamo al momento a ritrovare. Invero, l'art. 633 c.p.c. prevede che: "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2).., 3)…"
      Posto che la giurisprudenza e la dottrina hanno sempre ritenuto con validi argomento che il credito azionabile in via monitoria, oltre che liquido deve essere anche esigibile, si vede come la norma citata, nel dettare le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, individua, in primo luogo, la tipologia di diritti azionabili con il procedimento di ingiunzione (azioni di condanna al pagamento di una somma o alla consegna di mobile determinata) e, in secondo luogo, gli elementi probatori (prova scritta( che debbono sussistere affinché il ricorso possa essere accolto, per cui, in estrema sintesi si può dire che il procedimento monitorio è un procedimento sommario speciale con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, mediante presentazione di un ricorso al giudice competente, un provvedimento (decreto ingiuntivo) con il quale si ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione (di pagamento o di consegna) entro quaranta giorni dalla notifica avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione (trasformando così il procedimento da sommario in ordinario) e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata (art. 641 c.p.c.).
      L'azione revocatoria fallimentare non è un'azione di condanna ma ha natura costitutiva in quanto in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente privando di effetti – nei confronti della massa fallimentare - atti che avevano già conseguito piena efficacia, di modo che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento di cui si possa chiedere la condanna al debitore alla restituzione, ma è dipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, per cui, solo dopo che all'esito vittorioso dell'azione è stata accertata la inefficacia dell'atto o del pagamento, sorge l'obbligo della restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto (ed infatti si è a lungo discusso se tale obbligo derivi dalla sentenza di primo grado, come per le sentenze di condanna, o sia necessario attenderne il passaggio in giudicato).
      In conclusione, non esistendo, prima che sia accertata attraverso il vittorioso esercizio della revocatoria fallimentare, il diritto del fallimento ad ottenere la restituzione della somma pagata, manca un credito liquido ed esigibile del fallimento di cui questo possa chiedere la condanna al pagamento in via monitoria.
      Zucchetti SG srl