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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
AZIONE DI RESPONSABILITA'
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Claudia Sala
Brescia13/12/2024 10:38AZIONE DI RESPONSABILITA'
Se la liquidazione giudiziale riguarda una ditta individuale è comunque possibile svolgere azione di responsabilità ai sensi dell'art. 255 CCII ?
Il testo dell'articolo di legge non riporta il caso della ditta individuale.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2024 15:54RE: AZIONE DI RESPONSABILITA'
L'art. 255 c.c.i.i. non riporta il caso dell'ammissione alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale perché le azioni previste dalla norma citata riguardano azioni nei confronti degli amministratori e altri organi della società di capitali ammessa alla procedura. Gli amministratori anche se soci non sono coinvolti nella liquidazione della società da essi partecipata per cui i danni da essi prodotti al patrimonio sociale o ai creditori possono essere oggetto di azioni risarcitorie espletate dalla curatela.
Nei confronti dell'imprenditore individuale ammesso alla liquidazione giudiziale non vi è bisogno di promuovere alcuna azione risarcitoria per eventuali sue malefatte in quanto con l'apertura della procedura liquidatoria egli perde la disponibilità di tutti i suoi beni , tranne quelli strettamente personali non pignorabili, per cui nei sui confronti non ha senso prevedere azioni risarcitorie essendo tecnicamente impossidente, ferma restando la responsabilità penale.
Zucchetti SG srl-
Claudia Sala
Brescia16/12/2024 15:18RE: RE: AZIONE DI RESPONSABILITA'
Ferma restando la responsabilità pensale, per quanto concerne la responsabilità civile, nel caso specifico, imprenditore individuale, nulla possidente, attualmente disoccupato o lavorante in nero, si ritiene necessario fare azioni revocatorie o azioni di responsabilità, ai fini dei rientro dei beni alla procedura, ed ai fini che l'imprenditore, in grado di lavorare, provveda a cercarsi un lavoro e ad apportare liquidità alla procedura.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2024 20:00RE: RE: RE: AZIONE DI RESPONSABILITA'
Azioni revocatorie possono essere effettuate se ricorrono i requisiti previsti dalla legge per aver in periodo sospetto il liquidato disposto del suo patrimonio o fatto pagamenti, perché in tali casi vengono coinvolti terzi che per esempio hanno acquistato un bene o hanno ricevuto un pagamento che viene con la revocatoria vittoriosa dichiarato inefficace consentendone la restituzione. Egualmente possono essere esercitate azioni di risarcimento danni nei confronti di terzi per danni arrecati al liquidato, ma non nei confronti del liquidato per ottenere da lui un risarcimento che per definizione di legge non può pagare essendo i suoi beni già acquisiti all'attivo della procedura.
Il curatore ha il compito di liquidare i beni del debitore e pagare i creditori e se il fallito o il liquidato è privo di beni da liquidare e non vi sono possibilità di recupero o di reintegro del patrimonio, il curatore avvia celermente le fasi della chiusura della procedura, ma non compete al curatore dare al liquidato insegnamenti di vita o pretendere che si trovi un lavoro per beneficiare la massa dei suoi creditori e tanto meno agire nei suoi confronti per risarcimento dei danni che procura con la sua inerzia alla massa dei creditori.
Zucchetti SG srl
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