Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione Giudiziale_Dipendente in Maternità

  • Filippo Santarelli

    CESENA (FC)
    07/11/2023 09:38

    Liquidazione Giudiziale_Dipendente in Maternità

    Società con due punti vendita.
    Uno chiuso precedentemente all'apertura della liquidazione con licenziamento di tutti i dipendenti, eccetto uno in quanto in maternità.
    Uno chiuso solo successivamente all'apertura della liquidazione con licenziamenti eseguiti dal sottoscritto.

    Resta in forza il dipendente in maternità. Posso procedere come per gli altri alla comunicazione del licenziamento?
    L'indennità di maternità verrà corrisposta direttamente dall'inps per il periodo post licenziamento?
    E pre-licenziamento ma post apertura liquidazione?
    Questo per la corretta redazione da parte della dipendente della domanda di insinuazione che dovrà dunque includere quali componenti?.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2023 20:03

      RE: Liquidazione Giudiziale_Dipendente in Maternità

      L'art. 54, comma 1, del d.lgs. 26/03/2001, n.151, riprendendo un principio già previsto con l'art. 2 della l. 1204/1971, stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
      Il comma 3 di tale articolo prevede però delle deroghe a tale divieto di licenziamento e una di queste opera nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta, concetto che la Cassazione ( da ult. Cass. 20/05/2021, n. 13861) ha limitato al caso "di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale".
      Alla luce di tanto, quindi, in caso di fallimento, il licenziamento della lavoratrice in maternità è possibile solo se sia cessata l'attività e solo se la cessazione dell'attività d'impresa abbia interessato l'intera struttura aziendale, come sembra essere avvenuto nel caso da quanto ricaviamo dalla situazione da lei esposta avendo esperito la procedura di licenziamento collettivo finalizzata al licenziamento di tutti i dipendenti in funzione della disposta cessazione dell'attività aziendale. .
      Se è così, il licenziamento opera dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, per cui da quella data la dipendente ha diritto a l'indennità di maternità corrisposta dall'Inps, ma si sostiene anche che la lavoratrice licenziata per cessazione dell'attività della azienda, alla quale era addetta non abbia diritto alla indennità, trattandosi di causa di recesso derogativa rispetto al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre stabilito dalla L. n. 151 del 2001 (App. Bari n. 111/2019, nella causa in cui si è poi pronunciata la Cassazione sopra richiamata).
      Per il periodo precedente all'apeertura della procedura la lavoratrice potrà far valere al passivo eventuali crediti per retribuzioni non pagate, YFR e altro, come tutti gli altri dipendenti.
      Zucchetti SG srl