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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
leasing finanziario auto restituzione rate
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Giselda Canonico
Pescara20/07/2023 19:56leasing finanziario auto restituzione rate
Sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito:
Nella liquidazione giudiziale dove sono curatore, risulta che la società decotta ha stipulato in data 16.2.22 un contratto di leasing finanziario finalizzato all'acquisto di una autovettura. La sottoscritta ha avuto conoscenza dalla stessa società di leasing, che le rate del canone sono state tutte pagate anche dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale del 18.5.2023, e che le stesse sono state pagate da un terzo.
Mi chiedo se la curatela può agire ai sensi dell'art.164 CCII 1 comma per il periodo sospetto che retroagisce alla data della domanda a cui è seguita la liquidazione, pur non avendo riscontrato dalla documentazione acquisita che il pagamento sia avvenuto con danaro del debitore poichè non si ha conoscenza nè che il terzo abbia esercitato un diritto di rivalsa nè che il terzo stia estinguendo un debito proprio. Il terzo, inoltre ha dichiarato di aver pagato per l'utilizzo dell'autovettura in base ad un accordo di noleggio.La società di leasing ritiene che le rate corrisposte siano esenti da revocatoria.
Chiedo il vostro prezioso consiglio dovendo depositare a breve il programma di liquidazione.
Grazie infinite-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/07/2023 15:12RE: leasing finanziario auto restituzione rate
suo dubbio è legittimo, ma bisogna muovere dal concetto che il secondo comma dell'art. 40-che ha ad oggetto la "Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale"- prevede che il ricorso per l'accesso ad una di queste procedure, senza specificare da chi presentato "deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura". Disposizione che si spiega agevolmente con il fatto che, eliminato, già con la riforma degli anni 2006/2007 il fallimento d'ufficio ed ora l'apertura della liquidazione giudiziale d'ufficio, il ricorso del debitore che chiede l'apertura della procedura concorsuale a suo carico non è una segnalazione al tribunale perché intervenga d'ufficio, ma una domanda giudiziale, che, come tale, deve essere presentata con l'assistenza di un legale.
Partendo da questo dato si capisce allora che il quinto comma dell'art. 40 quando stabilisce che "Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente" intende riferirsi alla fase successiva all'apertura della procedura e al giudizio c.d. prefallimentare, ossia alla fase istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale chiesta da un creditore o da altro legittimato; in questa caso, il debitore, che è convenuto in giudizio, non ha bisogno dell'assistenza di un legale potendosi difendere da sé.
Zucchetti SG Srl-
Giselda Canonico
Pescara24/07/2023 10:46RE: RE: leasing finanziario auto restituzione rate
Forse non sono stata chiara ma la risposta non mi sembra attinente al mio quesito che è il seguente:
la curatela può agire nei confronti del terzo per inefficacia dei pagamenti e/o nei confronti del debitore per le rate pagate nel periodo sospetto al fine di ottenere la restituzione.
-Il pagamento delle rate di leasing è revocabile se avvenuto nel periodo sospetto e successivamete alla dichiarazione di liquidazione giudiziale?
- nel caso di specie pagamento effettuato da un terzo.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/07/2023 16:52RE: RE: RE: leasing finanziario auto restituzione rate
Lei era stata chiara ed avevamo capito perfettamente il tema, solo che la risposta appostata alla sua domanda riguardava una diversa domanda. Ci scusiamo dell'equivoco e riportiamo qui di seguito la risposta che avevamo preparato per il suoi quesito:
"Va premesso che la fattispecie rappresentata va rapportata all'ipotesi prevista dall'art. 144, co. 1, CCII per i pagamenti eseguiti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, all'ipotesi prevista dall'art. 164, co. 1, per i pagamenti per debiti non ancora scaduti effettuati dopo la presentazione della domanda cui è seguita l'apertura della procedura e all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 166 per i pagamenti di debiti effettuati nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda cui è seguita l'apertura della procedura, In tutti questi casi qualora il pagamento sia stato eseguito da un terzo, la giurisprudenza della Cassazione è pacifica nell'affermare che la declaratoria di inefficacia, automatica come a seguito di revocatoria, è possibile quando il terzo abbia pagato il debito con denaro dell'imprenditore poi sottoposto a procedura concorsuale, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura della procedura concorsuale, con recupero del relativo importo, potendosi in tali casi ravvisarsi una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla par condicio creditorum, stante la configurabilità di una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito.
Nel caso prospettato, alla luce delle sue affermazioni, quindi, il pagamento sarebbe efficace; tuttavia bisogna tenere conto che detti pagamenti sono stati effettuati in adempimento di un contratto di leasing che, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, rimane sospeso dovendo il curatore scegliere se continuare o sciogliersi dal contratto, e che il terzo, come lei dice, ha pagato in forza di un non meglio identificato contratto di noleggio.
Che ruolo gioca questo contratto nella vicenda? E' difficile dirlo. A nostro avviso essendo stato attuato un noleggio, che presupponeva un termine di durata e il pagamento del nolo, pur se corrispondente alle rate di leasing, all'utilizzatore del leasing e non direttamente alla società di leasing estranea al rapporto, in realtà tra le parti è intercorso una cessione del contratto di leasing, accettata dalla società di leasing che ha ricevuto il pagamento dei canoni dal terzo senza nulla obiettare.
Se è così, la revoca potrebbe riguardare la cessione del contratto, nominalmente configurata come noleggio, e non il pagamento delle singole rate da parte del terzo.
Zucchetti SG srl "
Venendo, quindi alle precisazioni ulteriori effettuate, è chiaro che seguendo la linea sopra esposta i pagamenti non possono essere oggetto di revoca e tanto meno il fallimento può rivolgersi al terzo che ha pagato (se intende riferirsi a questi) avendo costui soltanto effettuato un esborso che, al di fuori del quadro descritto in precedenza, rientra in una attività nell'esclusivo interesse della massa.
Zucchetti SG srl-
Giselda Canonico
Pescara24/07/2023 18:17RE: RE: RE: RE: leasing finanziario auto restituzione rate
Ringrazio per la risposta; mi ha confermato la conclusione a cui ero pervenuta ma non ero sicura.
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