Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

cessione di azienda nella liquidazione giudiziale

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    14/02/2024 09:33

    cessione di azienda nella liquidazione giudiziale

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale si pone in essere la vendita di un complesso aziendale, costituito da beni mobili e da autorizzazioni amministrative. Visto il dettato del CCI che disciplina che le vendite dei beni immobili debbano avvenire con ordinanza del G.D. si chiede se, nel caso di complesso aziendale, seppur in assenza di beni immobili, si debba procedere al trasferimento dell'azienda stessa mediante ordinanza del Giudice o se si possa richiedere l'intervento di un Notaio come avveniva in passato.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/02/2024 20:04

      RE: cessione di azienda nella liquidazione giudiziale

      Probabilmente lei dispone di un testo superato del codice della crisi. Invero nella versione originaria del codice dovuta al d.lgs n. 14 del 2019 il secondo comma dell'art. 216 effettivamente prevedeva che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, "con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato"; nella versione definitiva del codice dovuta al d.lgs n. 83 del 2022, è stato espunto dal secondo comma dell'art. 216 l'inciso che assegnava al giudice il potere di fissare le modalità della vendita, che richiedeva l'emissione di un'ordinanza di vendita da parte del giudice delegato anche nel caso di c.d. vendita competitiva. Pertanto, redatto ed approvato il programma di liquidazione, oggi "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9". Conseguentemente l'atto di vendita è redato da un notaio, a meno che, nel programma di liquidazione le vendite immobiliari non siano demandate al giudice, nel qual caso si applica l'intera normativa sulla liquidazione delle esecuzioni individuali di beni immobili e il trasferimento avviene con decreto del giudice.
      Il suo problema è quindi risolto in radice dalla legge
      Zucchetti SG srl