Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Contratto d'affitto - recesso ex art 185 CCII comma 3

  • Giovanna Chinellato

    MESTRE (VE)
    18/06/2024 16:38

    Contratto d'affitto - recesso ex art 185 CCII comma 3

    Buongiorno,
    sono Curatrice di una Liquidazione di una ditta individuale. La titolare della ditta individuale abita in un appartamento con regolare contratto d'affitto.
    Ho fatto istanza e ottenuto autorizzazione ex art 185 CCII comma 3 per la risoluzione del contratto e il recupero del deposito cauzionale. Siamo in fase di trattativa con il locatore per stabilire l'equo indennizzo.

    Il conduttore (debitore della liquidazione) vorrebbe rifare un nuovo contratto d'affitto per poter rimanere ad abitare nella stessa casa. Il locatore è disposto a fare il nuovo contratto.

    Entrambi però si rivolgono a me per capire se la strada può essere percorribile.
    Secondo voi è possibile? Sinceramente fatico a trovare una risposta di senso.

    Grazie mille!
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2024 18:53

      RE: Contratto d'affitto - recesso ex art 185 CCII comma 3

      Il contratto di locazione avente ad oggetto la casa di abitazione del debitore ammesso alla liquidazione giudiziale costituisce un bene personale ex art. 146 CCII, che non entra nell'attivo della procedura concorsuale, per cui il relativo contratto (come quelli relativi alle utenze) non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 185 CCII e, di conseguenza il rapporto continua tra le parti originarie, con le relative conseguenze nel caso il conduttore sia inadempiente. Invece i canoni maturati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono debiti (o crediti visti dalla parte del locatore) concorsuali che vanno insinuati al passivo.
      Come vede la soluzione al problema posto è più semplice di quella che appare a prima vista.
      Zucchetti Sg srl