Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art. 6, d. lgs. 231/2002

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    07/09/2023 13:11

    art. 6, d. lgs. 231/2002

    In sede di proposta relativa ad domanda di ammissione al passivo, il sottoscritto esclude le spese legali in assenza di decreto del Giudice ex art. 647 c.p.c. emesso antecedentemente all'apertura della L.G. In sede di osservazioni il creditore eccepisce come le spese siano dovute in ogni caso sulla base dell'art. 6, d. lgs. 231/2002 che riporto: " Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte".
    Non credo che il creditore abbia ragione considerando che è proprio il meccanismo del fallimento, diversamente da una situazione in bonis, che porta ad escludere le spese in assenza di decreto ex art. 647 cpc.
    Ringrazio chi leggerà e vorrà dare un contributo.
    Saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/09/2023 19:04

      RE: art. 6, d. lgs. 231/2002

      Lei ha perfettamente ragione in quanto il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo prima dell'apertura della procedura concorsuale è tamquam non esset, per cui il decreto in questione non può essere utilizzato come titolo per l'ammissione, che può derivare dalla dimostrazione del credito da altra fonte. Per questo motivo , per il fatto cioè che il decreto non è titolo giustificativo dell'ammissione, non sono dovute neanche le spese relative. Va aggiunto che a norma del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 231 del 2002, " Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito".
      Zucchetti SG srl