Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

onorario Curatore e attivo insufficiente

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    10/03/2025 18:25

    onorario Curatore e attivo insufficiente

    Salve,
    in una procedura di liquidazione giudiziale, rispetto alla quale sono in procinto di espletare le prodromiche attività per la chiusura della stessa, mi trovo a gestire la seguente situazione:
    - attivo realizzato che consente di adempiere le spese di giustizia residuando un importo esiguo per l'onorario spettante al Curatore;
    - passivo accertato di rilevante entità.
    Ora, i quesiti che mi pongo sono i seguenti:
    - nell'ambito della graduazione delle prededuzioni, vanno soddisfatte prima le spese di giustizia (il c.d. campione fallimentare), ovvero viene prima pagato l'onorario del Curatore (in tal caso verosimilmente non residuerebbe alcun importo per le spese di giustizia);
    - in caso di liquidazione dell'onorario da parte del Tribunale, secondo i parametri del D. M. 30/2012, se l'attivo disponibile si appalesa insufficiente, la parte residua andrà richiesta all'Erario?.

    In attesa del Vostro consueto contributo, con viva cordialità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2025 17:53

      RE: onorario Curatore e attivo insufficiente

      Il compenso del curatore va considerato, nell'ambito delle prededuzioni, quale spesa di giustizia equiparata alle altre voci della stessa natura, come quelle per il campione fallimentare, per cui tutte le spese di giustizia vanno poste nella stessa posizione e soddisfatte. Come tutti i crediti egualmente porivilegiati, in proporzione del rispettivo importo, giusto il disposto dell'art. 2782 c.c.
      Quanto al secondo quesito la risposta è affermativa. L parte del compenso non soddisfatta con le risorse della procedura può essere chiesta in pagamento all'Erario, giusto quanto statuito da Cass. 27/09/2023, n.27442, per la quale, appunto "Ai fini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, come risultante dalla sentenza additiva n. 174 del 2006 della Corte costituzionale, la regola per cui se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente".
      Zucchetti SG srl