Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RESTITUZIONE IMMOBILE LOCATO APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONDUTTORE

  • Alessandra Basile

    VITERBO
    03/10/2024 10:58

    RESTITUZIONE IMMOBILE LOCATO APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONDUTTORE

    Buongiorno,
    nel caso che mi occupa una società sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza di una settimana fa ha la disponibilità di un immobile in virtù di contratto di locazione regolarmente registrato e valido sino al 31.05.2025.
    Alla data di liquidazione giudiziale nel locale non veniva esercitata alcuna attività e la curatela ha provveduto a liberare l'immobile dei rifiuti presenti sicchè ad oggi si presenta in condizioni idonee alla sua restituzione al proprietario.
    Da parte della curatela non vi è alcun interesse né all'utilizzo dell'immobile né ad attendere l'udienza di verifica dei crediti che sarà celebrata a gennaio 2025 in quanto ogni esitazione avrebbe quale effetto il solo insorgere di costi prededucibili senza nessun tornaconto economico.
    Di contro il locatore avrebbe tutto l'interesse a rientrare in possesso dell'immobile il prima possibile al fine di metterlo nuovamente a reddito.
    L'art. 196 CCII, così come il previgente art. 87 bis L.F., fanno riferimento ai soli beni mobili pertanto non risulta percorribile la strada ivi tracciata.
    Esiste, per un caso come questo, la possibilità di procedere ad una restituzione immediata dell'immobile, con le dovute autorizzazioni del caso, prima della celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti? Al di là del periodo (ma si tratta di giorni) di detenzione dell'immobile post apertura della liquidazione giudiziale, il locatore ha diritto a indennizzi per il recesso anticipato?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2024 17:01

      RE: RESTITUZIONE IMMOBILE LOCATO APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONDUTTORE

      Dice bene che non è applicabile l'art. 196 perché queto è riferito ai soli beni mobili, ma comunque questa norma, così come la domanda di restituzione, nn sarebbe fondata in quanto esiste un titolo, ossia il contratto di locazione, in forza del quale la società ammessa alla liquidazione giudiziale ha il godimento dell'immobile, sicchè fin quando è in corso quel contratto il locatore non può pretendere la consegna dell'immobile locato. In sostanza, al momento, non vengono in balle norme sull'accertamento delle domande di rivendica e restituzione, ma la normativa sui contratti pendenti e, in particolare l'art. 185, comma 3, c.c.i.i. per il quale "In caso di apertura della liquidazione g iudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale".
      In sostanza non deve fare altro che chiedere al giudice delegato (presumendo che il comitato dei creitori non sia ancora stato nominato)di sciogliersi dal contratto e , visto l'interesse anche del locatore ad ottenere immediatamente l'immobile, contrattare con lui sull'indennizzo.
      Zucchetti SG Srl