Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Revoca sentenza di liquidazione giudiziale

  • Elena Caterina Peddis

    CAGLIARI
    12/09/2024 11:21

    Revoca sentenza di liquidazione giudiziale

    Buongiorno,

    non avendo trovato alcun supporto documentale sugli effetti della revoca della setenza di liquidazione giudiziale Vi chiedo cortesemetne di voler partecipare ad un confronto a chi si è trovato in detta situazione.
    Ilmio caso è il seguente.
    La Corte d'Appello ha revocato la sentenza di apertura della procedura prima dell'udienza dello stato passivo ma il passato in giudicato di detto provvedimento è successivo all'udienza di stato passivo, quindi il mio dubbio è l'accertamento dello stato passivo deve svolgersi oppure deve essere sospeso. Inoltre i beni acquisiti alla procedura andranno restituiti al debitore indipendentemente da un autorizzazione ad hoc del Giuedice Delegato ....
    Rignrazio per la collaborazione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2024 20:14

      RE: Revoca sentenza di liquidazione giudiziale

      Il nuovo codice, a differenza della legge fallimentare, dedica alla revoca della liquidazione giudiziale una norma molto dettagliata e modificatrice del precedente sistema. Parliamo dell'art. 53 che al comma 2 stabilisce che "Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore". Ossia dalla pubblicazione della sentenza di revoca cessa lo spossessamento prodotto dalla sentenza di apertura della procedura e si passa una forma di spossessamento attenuato, come nel concordato. Il resto del comma e quelli successivi regolano poi vari aspetti di questa nuova situazione. Effettivamente nulla è detto in ordine alla formazione dello stato passivo, ma appare abbastanza chiaro che il legislatore, eliminando l'effetto tipico dell'apertura del concorso (ossia il passaggio della disponibilità dei bei dal debitore al curatore), abbia inteso anticipare già al momento della decisione di primo grado gli effetti della revoca, con le cautele dovute al caso di un successivo ribaltamento in caso di impugnazione, per cui viene meno lo spossessamento ma non completamente, rimanendo la vigilanza del curatore e altri obblighi.
      In questa situazione, equiparabile alla sospensione degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale, anche la formazione dello stato passivo, che ha lo scopo di individuare i creditori che parteciperanno al concorso sui beni già restituiti al debitore, non ha senso, anche perché nel frattempo il curatore non può liquidare i beni, il cui ricavato servirebbe a soddisfare i creditori ammessi al passivo.
      Dal punto di vista pratico, il curatore potrebbe limitarsi a non fare la comunicazione di cui all'art. 200 ai creditori, oppure, se già fatta, a comunicare che non si tiene l'udienza di verifica del passivo a seguito della revoca della liquidazione giudiziale; per propria tranquillità, il curatore potrebbe chiedere chiarimenti al giudice delegato o comunque l'autorizzazione a sospendere l'udienza di verifica., in attesa del passaggio in giudicato della revoca
      Zucchetti