Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Operatori del Microcredito - riconoscimento del privilegio

  • Claudia Murgia

    Cagliari
    04/07/2023 15:52

    Operatori del Microcredito - riconoscimento del privilegio

    Buongiorno,
    una società iscritta all'elenco degli operatori del microcredito tenuto dalla Banca d'Italia ha presentato domanda di ammissione al passivo per il mancato pagamento delle rate di un contratto di finanziamento concesso sotto forma di "Microcredito" e garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.
    L'ammissione al passivo è stata richiesta in privilegio generale in virtù dell'art.8-bis comma 3 del DL n.3 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla legge n.33 del 24.03.2015 ( in SO n.15, allegato alla G.U. n.70 del 25.03.2015)
    E' corretta la richiesta del privilegio? Oppure il credito deve essere ammesso in chirografo rinviando l'ammissione al privilegio richiesto solo successivamente all'escussione della garanzia?

    Ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/07/2023 18:51

      RE: Operatori del Microcredito - riconoscimento del privilegio

      No non è corretta in quanto il credito erogato dalla banca sotto forma di microcredito è chirografario, nel mentre gode del privilegio di cui al comma 3 dell'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito nella legge n. 33 del 2015 (che ha introdotto l'art. 8-bis) il credito per la restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia; tale privilegio "prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
      Quando quindi la banca erogatrice escuterà la garanzia e otterrà il pagamento per la parte del finanziamento garantito, dovrà rinunciare al credito azionato per la parte recuperata e sarà il Fondo, con le modalità accennate, ad insinuarsi pe rla parte pagata, con il privilegio sopra indicato.
      Zucchetti SG srl