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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Smaltimento pareti e sottotetto in cartongesso
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Maurizio Trequadrini
Codroipo (UD)21/12/2023 21:12Smaltimento pareti e sottotetto in cartongesso
Buonasera,
la società in liquidazione giudiziale esercitava l'attività di pub - bar nei locali detenuti in locazione, appositamente allestiti con opere murarie in cartongesso (pareti e sottotetto, porte ...), peraltro non acquisite ad inventario. Il proprietario dei locali pretende lo smaltimento di tale materiale da parte della procedura (con costi tali da azzerare il ricavato dell'attivo già liquidato) con il ripristino dei luoghi nello stato in cui erano all'atto della consegna alla debitrice.
Mi chiedo: sono lecite le pretese del proprietario (smaltimento con costi ad opera della procedura)?
Ringrazio per l'attività da sempre estremamente preziosa che offrite.
Cordiali saluti
Maurizio Trequadrini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/12/2023 20:02RE: Smaltimento pareti e sottotetto in cartongesso
Si. L'art. 1590 co. 1, c.c. dispone infatti che "Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto" e il comma 2 precisa che "In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione". Nel caso in esame il conduttore ha fatto dei lavori sull'immobile per adattarlo alle esigenze dell'attività svolta che possono essere considerate delle addizioni" e per queste l'art. 1593 c.c. stabilisce che "l conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna". Come vede, non può obbligare il locatore a tenere le opere aggiunte, se lui non vuole e chiede, in forza del principio generale di ricevere l'immobile nelle condizioni in cui lo aveva consegnato e lo stesso principio è alla base dell'art. 1592 c.c., qualora si ritenesse che le addizioni costituiscano un miglioramento, ossia una modifica alla struttura originale del bene locato idonea a provocarne un aumento di valore (cosa che non crediamo sia pertinente alla fattispecie in quanto da quanto capiamo le modifiche apportate erano finalizzate all'uso bar del locale, che non servono per la locazione ad altri fini commerciali). Infine va ricordato che l'art. 1591 c.c. . sanziona il conduttore in mora a restituire la cosa con l'obbligo del pagamento al locatore del "corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno".
Le conviene cercare un accordo con il locatore, prospettando la difficoltà a compiere le opere demolitive richieste per mancanza di fondi, il che ritarderebbe la riconsegna senza la sicurezza di ottenere i canoni maturati nel frattempo, per cui il locatore, piuttosto che correre l'alea di subire un danno non risarcibile, potrebbe optare per un accordo che preveda la restituzione dell'immobile nelle condizioni in cui si trova con il paga,mento in prededuzione di una somma da definire quale risarcimento
Zucchetti SG srl
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