Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Improcedibilità ex art. 216 comma 10 CCII - Compenso professionisti esecuzione

  • Mario Berlanda

    Bergamo
    19/12/2023 11:16

    Improcedibilità ex art. 216 comma 10 CCII - Compenso professionisti esecuzione

    Buongiorno,
    sono stato nominato Liquidatore giudiziale di una Società proprietaria di diversi beni immobili. Alla data di apertura della liquidazione, uno di tali beni era oggetto di procedura esecutiva immobiliare ancora in fase iniziale (nominati Custode e Perito, ma perizia non ancora depositata). Ho pertanto chiesto al Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione ex art. 216 comma X CCII. Il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità ed ha liquidato i compensi del Custode e del Perito, ponendoli a carico della liquidazione.
    Sulla base di tale provvedimento, il Custode ha presentato domanda di ammissione al passivo chiedendo l'ammissione del proprio compenso in prededuzione (peraltro senza specificare alcun privilegio).
    Posto che nel CCII le prededuzioni sono precisamente individuate all'art. 6, riterrei che i professionisti nominati in una diversa procedura esecutiva, dichiarata improcedibile ex art. 216 comma X CCII, non possano godere della prededuzione nell'ambito della liquidazione giudiziale.
    Eventualmente, se il Custode l'avesse chiesta, ritengo sarebbe stato possibile riconoscere il privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 c.c.
    Non avendo rinvenuto pareri e/o sentenze in merito, chiedo un vostro gentile parere.
    Cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2023 20:18

      RE: Improcedibilità ex art. 216 comma 10 CCII - Compenso professionisti esecuzione

      Ci sembra ineccepibile il suo ragionamento in quanto nessuna norma prevede la prededuzione per i soggetti nominati in una procedura esecutiva dichiarata poi improcedibile e l'art. 6 concede la prededuzione ai crediti in esso indicati e a quelli come tali qualificati da altre disposizioni di legge.
      Rimane un unico dubbio circa l'ammissione in chirografo invece che riconoscere il privilegio ex art 2770 c.c.. non richiesto, cui potrebbero avere diritto dal momento che comunque i due soggetti hanno chiesto l'ammissione in prededuzione. Sappiamo bene che prededuzione e privilegio sono concetti ontologicamente e giuridicamente diversi, ma è anche vero che nel nuovo codice la prededuzione,i più che rimanere una caratteristica esteriore del credito, è stata avvicinata ad una qualità del credito stesso, come il privilegio, per cui si potrebbe anche sostenere che la richiesta di ammissione in prededuzione comprenda quella dell'ammissione privilegiata, pur sapendo le obiezioni facilmente opponibili. Potrebbe essere utile una interlocuzione con gli interessati che potrebbero modificare la domanda; ad ogni modo, se esclude la prededuzione perchè non prevista dalla legge e il privilegio in quanto non richiesto, non erra e poi saranno i creditori a fare eventualmente opposizione.
      Zucchetti SG srl