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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
GIURISDIZIONE E COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
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Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)25/03/2023 12:27GIURISDIZIONE E COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Spett.le Redazione,
con riferimento alla procedura della composizione crisi da sovraindebitamento, sottopongo il seguente caso.
Soggetto professionista autonomo, che ha operato per diversi anni nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, generando alcune voci di debito (Agenzia Entrate, Cassa previdenza, banche, finanziaria). Si tratta di debiti promiscui, sorti sia in funzione dell'esercizio dell'attività professionale, che in poprio, quale consumatore.
Ebbene, dal 2017 l'interessato non risiede più in Italia, ma in Svizzera, ed è iscritto all'AIRE.
Purtuttavia, ha mantenuto la p.iva aperta sino al 2019, continuando a pagare i tributi in Italia. Nondimeno, va detto che non esercità più la professione in Italia dal 2017.
Ad oggi vorrebbe sistemare il quadro debitorio pregresso ed accedere alla procedura di ristrutturzione dei debiti del consumatore, sulla scorta del fatto che i debiti "promiscui" sono stati già riconosciutu come inglobabili nel piano, allorché il soggetto agisca attualmente per scopi estranei a quelli imprenditoriali, non rilevando che, in passato, i debiti si fossero formati anche per ragioni connesse alla libera professione (cfr. Trib. Reggio Emilia, sent. 2.2.2023 - omologa di piano di ristrutturazione di debiti promiscui).
Purtuttavia, ammettendo come percorribile questa strada, si pone il tema dell'attuale residenza in Svizzera, con iscrizione all'AIRE.
Ritenete che, sulla scorta degli elementi sinora sunteggiati, sia possibile superare il probabile difetto di giurisdizione ex art. 26 CCII?
In caso affermativo, la competenza territoriale ex art. 27 CCII potrebbe essere mantenuta su Reggio Emilia, quale circondario in cui l'interessato aveva residenza e domicilio al tempo della generazione dei debiti? In difetto, quale, a Vostro avviso, il Foro territorialmente competente (anche al di là del tema pregiudiziale sulla giurisdizione)?
Ringrazio sin d'ora per la cortese attenzione.
Andrea Sabatini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2023 17:50RE: GIURISDIZIONE E COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il principio base del regolamento sulla insolvenza transfrontaliera (Reg. UE n. 848 del 2015) è che le procedure vengono avviate dai giudici dello Stato membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il che significa che si tiene conto del luogo in cui si trova la sede legale, in caso di società o persone giuridiche, il luogo in cui si trova la sede principale di attività, in caso di persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale, e il luogo in cui la persona ha la residenza abituale, in caso di altre persone fisiche. Nel suo caso il professionista dal 2017 (quindi da ben oltre un ano, che sarebbe stato rilevante ai sensi del secondo comma dell'art. 26 ccii) risiede in Svizzera ed è iscritto all'albo degli italiani residenti all'estero, per cui, salvo che non si dimostri che tale trasferimento è fittizio, riteniamo che non ricorra la giurisdizione italiana per aprire nel nostro stato una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
E' vero che la Svizzera non è uno Stato membro dell'UE, ma il principio esposto è alla base anche dell'art. 26 ccii, che comunque fa salve diverse convenzioni tra Statati e non conosciamo se esista una convenzione con la Svizzera che deroghi a detto principio.
Zucchetti SG Srl-
Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)29/03/2023 20:15RE: RE: GIURISDIZIONE E COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Vi ringrazio per il cortese riscontro.
Aggiungo solo un elemento: laddove il professionista potesse dimostrare l'esistenza di uno studio professionale secondario anche in Italia, riterreste sussitente la giurisdizione italiana, a mente dell'art. 26, n. 1, CCII?
Ringrazio nuovamente per la cortese attenzione.
Andrea Sabatini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/03/2023 19:54RE: RE: RE: GIURISDIZIONE E COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Si l'art. 26 co. 1 ccii prevede proprio la fattispecie dell'imprenditore che ha all'estero il centro principale dei propri interessi e una dipendenza in Italia e consente l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza nello Stato ove cè la dipendenza.
Zucchetti SG srl
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