Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

amministratore unico cittadino straniero già domiciliato presso uno studio legale italiano ante apertura della liquidazi...

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    13/06/2024 18:55

    amministratore unico cittadino straniero già domiciliato presso uno studio legale italiano ante apertura della liquidazione giudiziale

    Trattasi di amministratore unico cittadino straniero già domiciliato presso uno studio legale italiano ante apertura della liquidazione giudiziale, di cui già in sede prefallimentare il difensore del creditore instante, vista l'impossibilità di estrarre il certificato di residenza poiché non risultava l'ultima dimora conosciuta, avendo esperito le ricerche necessarie secondo la <normale diligenza> e non essendo a conoscenza di ulteriore luogo di nuova residenza, dimora o domicilio, ha svolto la notifica ex art. 143 c.p.c. secondo comma.
    Si chiede se in tal caso il curatore deve attivare il domicilio digitale per l'amministratore unico e, nella non creduta ipotesi che debba attivare detto domicilio digitale, come deve procedere per attivarlo (non essendovi alcun indirizzo utile cui spedire la raccomandata).
    Saluti cordiali
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2024 18:03

      RE: amministratore unico cittadino straniero già domiciliato presso uno studio legale italiano ante apertura della liquidazione giudiziale

      Al momento dovrebbe attivare il domicilio digitale in quanto lo prevede la lett. c) del comma 2 dell'art. 10 CCII e non rileva la precedente domiciliazione presso uno studio legale non essendo questa collegata alla procedura in corso, tanto che anche l'istante ha provveduto alla notifica ex art. 143 cpc. Potrebbe mandare la raccomandata che annuncia l'attivazione del domicilio presso la sede della società, che è l'unico indirizzo reperibile.
      Abbiamo usato il condizionale e specificato "al momento", in quanto il decreto correttivo approvato in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno prevede che il comma 2 dell'art. 10 sia sostituito dal seguente : "I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni".
      Tale decreto dovrebbe entrare in vigore entro metà settembre del 2024, per cui, se sul punto non viene modificato ulteriormente, non sussisterà più l'obbligo per il curatore di attivare il domicilio digitale nel caso di cui si sta trattando. Valuti lei se può attendere.
      Zucchetti SG srl