Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

organi sociali e liquidazione giudiziale

  • Alessandro Tantardini

    CREMONA
    23/10/2024 18:02

    organi sociali e liquidazione giudiziale

    liquidazione giudiziale di società per azioni con collegio sindacale e società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio nominati per un triennio a cavallo della data della sentenza di liquidazione.
    Con la sentenza di liquidazione giudiziale decade il collegio sindacale immediatamente? Oppure resta in carica sino alla scadenza del triennio? In questo secondo caso resta in prorogatio sine die?
    Con la sentenza di liquidazione giudiziale decade la società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio immediatamente? A mio parere sì in quanto la società non è più tenuta alla redazione del bilancio annuale.
    Grazie
    Alessandro Tantardini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/10/2024 11:18

      RE: organi sociali e liquidazione giudiziale

      La dichiarazione di fallimento come l'apertura della liquidazione giudiziale a carico si una società non determina l'estinzione della stessa né la decadenza degli organi sociali, tant'è che la stessa può proporre reclamo avverso la dichiarazione di insolvenza, può presentare una domanda di concordato e, alla fine della procedura il curatore , a seconda del motivo della chiusura, può convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le delibere necessarie o chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Anche il collegio sindacale rimane, ma considerato che ai fini fiscali la durata della procedura è considerata un unico esercizio e che lo scopo della procedura fallimentare come della liquidazione giudiziale non è quello di continuare l'esercizio dell'impresa, ma quello di liquidare il patrimonio fallimentare (per cui, ad esempio, se si trattasse di una srl sarebbe impossibile valuatare il superamento o meno dei limiti di valore indicati dall'art. 2477 c.c. per la obbligatorietà del collegio sindacale), è da ritenere che, pendente la procedura, il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle loro funzioni, comprese quelle di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge al collegio sindacale e ai sindaci individualmente.
      Eguale situazione di quiescenza si determina per la società di revisione.
      Ad ogni modo questa problematica non interessa il curatore, che ottenuta la disponibilità dei beni, procede alla loro liquidazione e al riparto tra i creditori, nel mentre attiene alla organizzazione della società, che durante la liquidazione giudiziale deve avere un legale rappresentante che si relazioni con il curatore.
      Zucchetti SG srl