Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Approvazione Rendiconto ex art. 116 L.F.

  • Giuseppe Fornari

    Perugia
    25/03/2025 12:55

    Approvazione Rendiconto ex art. 116 L.F.

    Nell'ambito di una procedura "vecchio rito", il G.D. ha fissato l'udienza per l'approvazione del Rendiconto ex art. 116 L.F.
    Laddove il Curatore - dopo avere eseguito tempestivamente tutte le comunicazioni di rito - sia impossibilitato a partecipare all'udienza, ma nei 5 gg antecedenti l'udienza non pervengano osservazioni o contestazioni da parte dei creditori o del fallito, il G.D. può comunque disporre l'approvazione del rendiconto o la presenza del Curatore è strettamente indispensabile ?
    Il Curatore dovrebbe eventualmente depositare prima dell'udienza una nota dando atto che tutte le comunicazioni di rito sono state eseguite, ivi compresa quella al fallito (allegando i relativi giustificativi) e che quindi nulla osta all'approvazione del Rendiconto.
    Grazie mille per il vostro prezioso supporto.
    Dott. Giuseppe Fornari
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2025 19:14

      RE: Approvazione Rendiconto ex art. 116 L.F.

      La presenza del curatore all'udienza per la discussione del conto gestione è indispensabile in quanto all'udienza i creditori come il fallito possono chiedere chiarimenti o sollevare osservazioni e contestazioni. Il curatore, se impossibilitato a partecipare, o chiede al giudice un rinvio dell'udienza, ripetendo poi le comunicazione per l'udienza nuovamente fissata oppure chiede al comitato dei creditori di essere autorizzato alla nomina di un delegato a norma del comma 1 dell'art. 32 l. fall. dato che l'attività in questione non rientra tra quelle che detta norma riserva esclusivamente al curatore; in tal caso l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore.
      Zucchetti SG srl