Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Inventario presso unità locale distante oltre 500 km da sede legale

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    16/02/2025 21:52

    Inventario presso unità locale distante oltre 500 km da sede legale

    Buonasera,
    per liquidazione giudiziale di Srl con sede legale nella provincia del Tribunale che ha dichiarato l'apertura della medesima liquidazione giudiziale, sono a chiedere quanto segue.
    Premetto che la società non risulta proprietaria di alcun immobile
    Dalla visura societaria la società risulta disporre anche di un'unità locale distante oltre 500 km dalla sede legale della Società
    Dovendo senza indugio procedere alle operazioni di inventario, direi che in tal caso ricorrono le condizioni previste dall'art 193 ccii per cui è necessario apporre i sigilli quando non è possibile procedere immediatamente al loto inventario.
    Se confermate questa interpretazione, considerati anche i commi 2 e 3 del citato art. 193 ccii posso alternativamente farmi coadiuvare dalla forza pubblica per l'apposizione dei sigilli oppure da altro soggetto delegato in loco (debitamente preventivamente autorizzato) ? Posso delegare anche il successivo inventario sempre a soggetto delegato in loco e stimatore in loco (se vi dovessero essere beni non di esiguo valore)?
    Ma cosa accade rispetto all'apposizione dei sigilli se all'indirizzo indicato in visura risulta immobile di civile abitazione? Dalle preliminari verifiche fatte sommariamente senza avere avuto ancora modo di parlare con l'amministratore, parrebbe infatti che all'indirizzo indicato in visura vi sia un'abitazione di civile abitazione (il civico potrebbe anche riferirsi a box pertinenziale di abitazione di terzi che potrebbe contenere eventuali beni della società). Grazie anticipatamente per la risposta che potrete darmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/02/2025 11:16

      RE: Inventario presso unità locale distante oltre 500 km da sede legale

      Lei giustamente richiama l'art. 193 c.c.i.i., e il comma 3 di questo articolo prevede che "Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori". Trovandosi la sede secondaria a 500 Km di istanza dal luogo ove è stata aperta la procedura, ci sembra che ricorrano i requisiti per applicare detta norma e farsi nominare dal giudice delegato un coadiutore in loco, che svolga le funzioni di apposizione sigilli e inventariazione e nomina di uno stimatore ove necessario. In queste operazioni l'intervento della forza pubblica non è sostitutivo di quello degli organi della procedura ma collaborativo con gli stessi nel senso che il curatore o, se nominato, il coadiutore può farsi assistere dalla forza pubblica per superare ostacoli contingenti che impediscano o rendano difficile la sigillazione e l'inventariazione.
      Quanto all'ultima questione, va ricordato che l'art. 513 c.p.c. – che è l'articolo fondamentale in materia applicabile anche nelle esecuzioni collettive- pone il principio che la legge, presumendo che i beni mobili collocati all'interno di un'abitazione appartengono al proprietario dell'immobile stesso, impedisce all'ufficiale giudiziario o al curatore, rilevato che la casa è di proprietà dei familiari del debitore o comunque di terzi, il pignoramento o l'inventario dei mobili che si trovano nella stessa, salvo che non venga ammesso che si tratta di beni del debitore. Cfr. Cass. 20/12/2012, n.23625, per la quale, "In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione".
      In sostanza presso l'abitazione e le pertinenze della stessa appartenenti ad un terzo, l'inventario di beni presumibilmente della società in liquidazione giudiziale può interessare solo i beni che il terzo dichiara appartenere a questa.
      Zucchetti SG srl