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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Accertamento Stato Passivo - ammissione spese precetto e spese di procedura esecutiva interrottasi ex art 150 CCII
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Edoardo Palma Camozzi
Milano20/09/2024 12:58Accertamento Stato Passivo - ammissione spese precetto e spese di procedura esecutiva interrottasi ex art 150 CCII
Gentilissimi,
vorrei il Vostro parere in ordine alla seguente fattispecie.
Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice, ora in liquidazione giudiziale, ed aver ottenuto il provvedimento di cui all'art. 647 c.p.c., la società X notifica atto di precetto a cui segue l'avvio della procedura esecutiva PPT. Il procedimento si interrompe prima che venga emessa ordinanza di assegnazione del credito dichiarato dal terzo pignorato.
La mia domanda è la seguente: ferma la natura chirografaria del credito vantato dalla società e dei relativi accessori (su tutti, le spese di lite liquidate con il Decreto Ingiuntivo), qual è la sorte delle spese di precetto e delle spese afferenti alla fase introduttiva del pignoramento? Esse vanno escluse o devono essere ammesse? La stessa sorte subiscono poi le spese sostenute dal creditore a titolo di contributo unificato e imposta di registro?
Vi ringrazio molto e attendo Vostro parere.
Cordialmente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2024 19:28RE: Accertamento Stato Passivo - ammissione spese precetto e spese di procedura esecutiva interrottasi ex art 150 CCII
Le spese della procedura esecutiva, che partono dal pignoramento (e non dal precetto) sono dovute in quanto il creditore le ha legittimamente sostenute per recuperare il suo credito e godono del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. in quanto sono state utili per i creditori avendo impedito che il terzo pagasse al suo creditore (ora in liquidazione giudiziale), che avrebbe potuto poi disperdere queste disponibilità. Lo stesso privilegio compete per il contributo unificato , che è una spesa di giustizia, nel mentre il credito per imposta di registro del decreto ingiuntivo, (dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc prima dell'apertura della procedura) anticipata dal creditore ingiungente in forza della solidarietà gode del privilegio speciale di grado 7, ex art. 2758 c.c., che molto probabilmente sarà declassato a chirografo per mancanza del bene oggetto del privilegio speciale.
Zucchetti SG srl-
Edoardo Palma Camozzi
Milano30/09/2024 11:48RE: RE: Accertamento Stato Passivo - ammissione spese precetto e spese di procedura esecutiva interrottasi ex art 150 CCII
Vi ringrazio per il celere riscontro.
Evidenzio però che il dubbio circa l'ammissibilità delle spese sostenute per l'avvio della procedura esecutiva deriva dalla circostanza che l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta, nel caso di specie, prima che il terzo rilasciasse la dichiarazione ex art. 547 cpc.
Cordiali saluti
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Edoardo Palma Camozzi
Milano30/09/2024 12:00RE: RE: RE: Accertamento Stato Passivo - ammissione spese precetto e spese di procedura esecutiva interrottasi ex art 150 CCII
Mi scuso. Volevo dire che l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta prima che il giudice disponesse l'assegnazione delle somme al creditore, con la conseguenza che le spese di procedura sostenute non sono state liquidate.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/10/2024 15:42RE: RE: RE: RE: Accertamento Stato Passivo - ammissione spese precetto e spese di procedura esecutiva interrottasi ex art 150 CCII
Avevamo capito in quanto lo aveva detto anche nella domanda iniziale che l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta prima del provvedimento di assegnazione, dando per scontato (almeno così noi l'avevamo inteso) che il pignoramento fosse antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale, altrimenti sarebbe stato inammissibile. Per questo motivo sabbiamo precisato nella nostra risposta che l'esecuzione inizia con il pignoramento e, nel caso della procedura presso terzi, il pignoramento si attua con la notifica al debitore e al terzo dell'atto di cui l'art. 543 cpc ne indica analiticamente il contenuto. Ed invero, l'art. 546, comma 1, cpc, stabilisce che "Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro…..", che pone in evidenza l'effetto tipico del pignoramento che è quello di impedire al debitore di disporre liberamente del bene oggetto del pignoramento. L'assegnazione è un atto successivo al pignoramento con cui il giudice dell'esecuzione dispone che quella somma che il terzo A avrebbe dovuto pagare al suo creditore B va assegnata ad un altro C, che è creditore verso il suo creditore B.
Ne segue che le spese della procedura esecutiva, dal pignoramento in poi, godono del privilegio di cui all'art. 2755 c.c., qualora siano state nell'interesse comune dei creditori.
Zucchetti SG srl
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