Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

prededuzione compenso legale creditore per esecuzione immobiliare

  • Sara Mariani

    Loreto (AN)
    16/06/2023 10:05

    prededuzione compenso legale creditore per esecuzione immobiliare

    Buongiorno, per una liquidazione giudiziale, nella quale la procedura è intervenuta in una esecuzione immobiliare in essere e nel relativo giudizio di divisione endoesecutiva sempre in essere, è pervenuta istanza di insinuazione del creditore che ha attivato tale esecuzione, chiedendo, tra l'altro, la prededuzione dei compensi del legale per le sue attività, calcolati secondo tariffa a malori medi:
    a) per iscrizione ipoteca giudiziale;
    b) compenso relativa alla fase introduttiva, istruttoria e trattazione per la procedura esecutiva;
    c) per trascrizione provvedimento conclusivo giudizio di accertamento qualità di erede;
    d) compenso relativo all'incardinamento del giudizio di divisione (fase introduttiva, istruttoria e trattazione).
    Inoltre richiede sempre in prededuzione:
    e) compenso liquidato nell'ordinanza del giudizio di accertamento della qualità di erede;
    f) competenze CTU
    g) competenze custode
    h) competenze del notaio per la certificazione ipocatastale ventennale.
    L'ipoteca è stata iscritta sulla base di D.I. provvisoriamente esecutivo sulla base di tre decreti ingiuntivi muniti della declaratoria di esecutività ex art. 647 cpc. Fermo restando il dubbio se debba essere riconosciuta l'ipoteca, non avendo, il D.I. su cui è stata iscritta, l'esecutività art. 647, ma avendo tale esecutività i tre D.I. precedenti, la sottoscritta ritiene che
    - i compensi richiesti in prededuzione a), b), c) e d) non possano essere ammessi in quanto manca qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento da parte del creditore, non essendo liquidati da nessuno e non avendo fornito pattuzione scritta (tra legale e creditore) avente data certa;
    - per quanto riguarda i compensi di cui alla lettera e), f) e g) essendoci una liquidazione del giudice li ammetterei con prededuzione ex art. 2770;
    - ammessa prededuzione competenze notaio lettera h).
    Condividete quanto da me riportato?
    Grazie della preziosa collaborazione.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2023 18:52

      RE: prededuzione compenso legale creditore per esecuzione immobiliare

      Se abbiamo ben capito il creditore istante di cui si discute ha iniziato azione esecutiva sui beni del debitore nei confronti del quale è stata poi aperta la liquidazione giudiziale in forza di tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, che sono stati utilizzati anche per iscrivere ipoteca sui beni poi esecutati, nell'ambito del quale si è aperto un giudizio divisionale ai sensi dell'art. 600 cpc. Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico dell'escusso, è scattato il divieto di cui all'art. 150 CCII, per cui l'azione esecutiva non può essere proseguita sui beni appresi all'attivo e, di conseguenza è rimasta sospesa anche la fase divisoria, che presupponeva l'esecuzione. A questo punto lei dice che il curatore è intervenuto nell'esecuzione immobiliare, ma probabilmente più che di intervento si è trattato di subentro ai sensi del comma decimo dell'art. 216, per cui la curatela ha continuato l'esecuzione (e il giudizio divisionale) iniziato dal creditore, il quale per il divieto di cui all'art. 150 non può più proseguire quella procedura e può insinuare al passivo il credito per il quale agiva e le spese relative.
      Come si vede, sia il credito che le spese dei giudizi fino all'apertura della liquidazione giudiziale sono crediti concorsuali anteriori all'inizio del concorso e non funzionali allo stesso per cui già nel vigore dell'art. 111 l. fall., non avrebbero goduto della prelazione; a maggior ragione non godono di tale collocazione nel vigore del nuovo codice, che ha eliminato la clausola generale della occasionalità e funzionalità e concesso la prededuzione ai soli casi previsti come tali dalla legge.
      Stabilita la natura concorsuale dei crediti, si tratta di vedere come questi vanno collocati.
      Per il credito per capitale va esclusa la natura ipotecaria in quanto iscritta in forza di decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo ex art. 647 cpc prima dell'apertura della procedura concorsuale.
      Quanto al credito per le spese, il criterio da seguire è che solo le spese riguardanti il giudizio esecutivo godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. e il giudizio esecutivo inizia con il pignoramento; pertanto tutte le spese precedenti a tale momento (ad esempio quelle per ottenere il decreto ingiuntivo e fino al precetto incluso), sono da collocare in chirografo.
      Rimangono le spese del giudizio divisionale, su cui è lecito qualche dubbio in quanto riguardano un giudizio di cognizione; tuttavia, a nostro avviso anche queste godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., in quanto tale giudizio si è inserito in quello esecutivo, come indispensabile passaggio per pervenire alla liquidazione die beni staggiti.
      Zucchetti SG srl
      • Sara Mariani

        Loreto (AN)
        19/06/2023 09:15

        RE: RE: prededuzione compenso legale creditore per esecuzione immobiliare

        Scusate, pertanto anche se non riconsoco l'ipoteca perchè assente la dichiarazione ex art. 647, le spese legali andrebbero comunque riconosciute (in chirografo ante pignoramente e prededucibili le successive)? E per quanto riguarda il compenso del legale andrebbe riconosciuto anche se non liquidato da nessuno e non avendo prova che ci sia stata una pattuizione e che sia stato pagato dalla società istante?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/06/2023 18:31

          RE: RE: RE: prededuzione compenso legale creditore per esecuzione immobiliare


          Se non si riconosce l'ipoteca, non vanno ammesse neanche le spese per l'iscrizione e le altre spese collegate, anche se, quanto a quelle legali, diventa difficile distinguere quelle che riguardano l'iscrizione ipotecaria; le spese dei decreti ingiuntivi vanno invece riconosciute in quanto sostenute per l'accertamento del credito, ma anche su queste potrebbero sussistere dubbi dal momento che il credito per capitale, se ammesso, non è basato sui decreti ingiuntivi non opponibili alla massa ma deve essere dimostrato in altro modo, tuttavia su questo punto non esiste unanimità di vedute, per cui si possono anche ammettere le relative spese, ovviamente in chirografo, in quanto riguardanti un giudizio di cognizione in considerazione del fatto che comunque l'istante le ha sostenute per la tutela del suo diritto. Se si segue questa linea, l'importo è quello emergente dai decreti ingiuntivi, più le successive documentate.
          Le spese della fase esecutiva, a partire dal pignoramento in poi, che non sono state liquidate dal momento che è intervenuto l'apertura della liquidazione giudiziale, vanno calcolate secondo tariffa e ammesse in privilegio ex art. 2770 c.c., se si sono dimostrate utili per i creditori, come sembra, dal momento che l'esecuzione è stata continuata dal curatore.
          Zucchetti SG srl