Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Reclamo ex art. 124 CCI

  • Gianluca Dal Pozzo

    Bologna
    30/09/2024 16:18

    Reclamo ex art. 124 CCI

    Un creditore ha presentato domanda ultra tardiva di ammissione al passivo ed il G.D. ha dichiarato inammissibile la domanda, senza fissare alcuna udienza di esame della domanda.
    Contro il provvedimento del G.D. il creditore ha presentato reclamo ex art. 124 CCI, al quale il Collegio del tribunale ha risposto con apposito decreto, "ritenendo necessario procedere all'audizione del reclamante e del Curatore, delegando l'attività ad un giudice designato" , fissando l'udienza innanzi al relatore e disponendo che "il Curatore comunichi il ricorso ed il decreto ai creditori ammessi".
    Siccome il comma 8 del citato art. 124 prevede la costituzione del resistente con deposito di memoria contenente il nome del difensore e le proprie difese, si chiede se il curatore possa legittimamente astenersi dal nominare un difensore e non costituirsi, producendo personalmente in sede di udienza la documentazione (Pec ecc.) dalla quale risulta che il creditore era stato tempestivamente informato della sentenza dichiarativa di L.G.. Ciò anche al fine di non aggravare la procedura di ulteriori spese.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/10/2024 15:44

      RE: Reclamo ex art. 124 CCI

      Il curatore è libero di costituirsi nel procedimento di reclamo ex art. 124 c.c.i.i. in quanto questa materia non richiede l'autorizzazione del giudice delegato in virtù del disposto di cui all'art. 128, comma 2. Tuttavia, se si costituisce deve essere assistito da un legale stante la disposizione del comma 2 dell'art. 9 c.c.i.i., per il quale, "salvo i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice. Il patrocinio del difensore è obbligatorio". E per far valere le difese della procedura a sostegno della dichiarata inammissibilità della domanda super tardiva- basate, a quanto possiamo intuire, sul dato che il curatore aveva effettuato al creditore in questione la comunicazione ex art. 200- è necessario costituirsi in quanto si tratta di addurre nel giudizio di reclamo una prova che è nella disponibilità della curatela.
      Zucchetti SG srl