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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CHIUSURA CONTO ANTICIPI
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Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)30/10/2024 12:19CHIUSURA CONTO ANTICIPI
Buongiorno, pongo il seguente quesito:
società in liquidazione giudiziale ha un conto anticipi aperto e ante procedura riceve dalla banca l'anticipo del pagamento di alcune fatture.
Successivamente all'apertura della procedura riceve dai clienti il pagamento delle suddette fatture con accredito sempre su un conto presso la medesima banca, la quale insiste nel voler trattenere tali somme senza versarle alla procedura, in quanto anticipate.
Può farlo ? non trovo alcun riferimento a riguardo e le sentenze sul punto mi appaiono tutte di senso opposto.
L'art. 183 ccii dispone che i contratti di conto corrente si sciolgono e direi che vi rientra anche qualunque contratto di conto anticipi.
Riterrei che la banca debba insinuarsi al passivo per la somma che aveva anticipato e per cui è rimasta scoperta e non trattenere le somme
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/11/2024 17:36RE: CHIUSURA CONTO ANTICIPI
La giurisprudenza più recente della S. Corte (tra tante, cfr. Cass. 27/01/2023, n. 2556; Cass. 09/10/2023, n. 28232;Cass. 30/12/2021, n. 42008, ma non mancano decisioni contrarie, cfr. Cass. 23/02/2022, n. 6060; App. Brescia 10/03/2023, n. 413)è nel senso che "In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione con mandato all'incasso). Solo in tale ipotesi infatti la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore. In tale ipotesi infatti non può ritenersi operante il principio della 'cristallizzazione dei crediti', con la conseguenza che né l'imprenditore, né gli organi concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito". Ossia, la Corte parte dalla considerazione che l'obbligo della banca a restituire al mandante la somma riscossa sorge al momento del conferimento del mandato stesso, per cui la causa genetica delle rispettive obbligazioni è anteriore alla procedura di fallimento o di concordato (nel quale è richiamato l'art. 56 l. fall) e tanto è sufficiente per la compensazione, potendo la liquidità ed esigibilità del credito sopraggiungere anche successivamente. Al contrario, chi si oppone alla compensazione sostiene che l'obbligo di restituzione della banca sorge solo all'atto della riscossione del credito, per cui, ove quest'ultima sia avvenuta dopo l'apertura del concorso, non sussistono i presupposti per la compensazione.
Ci siamo soffermati su questa fattispecie perché normalmente nei contratti di anticipazione di credito su fattura o ricevute regolati in conto corrente è contenuta la clausola attributiva alla banca del diritto di "annotare in conto e comunque compensare – a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente – le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione" (c.d. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto).
Ovviamente, ove una clausola del genere non esista, la banca ha un credito concorsuale per l'anticipazione su fatture effettuata anteriormente alla dichiarazione di fallimento e, di contro, ha un debito verso la massa fallimentare per la restituzione dei versamenti effettuati, su altro conto corrente dai debitori indicati nelle fatture anticipate. E, poiché, come lei giustamente ricorda, l'art. 183 c.c.i.i. prevede lo scioglimento automatico dei contratti di conto corrente a seguito della dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale a carico del correntista, i versamenti effettuati sul conto ormai cessato appartegono alla massa fallimentare, e non è possibile la compensazione tra un credito concorsuale e un debito verso la massa.
Zucchetti SG Srl-
Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)06/03/2025 09:40RE: RE: CHIUSURA CONTO ANTICIPI
Spett.le,
mi trovo ad avere il medesimo caso in costanza di una liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie è presente nel contratto il c.d. patto di compensazione con mandato all'incasso. Ma mi domando come può la banca, seppure vi sia stata la richiesta del curatore di chiudere tutti i conti compreso il conto anticipi, tenerli aperti e continuare ad incamerare le somme? oltre a far scontare costi, commissioni etc. e soprattutto l'asserita deroga all'art. 183 del CCII non dovrebbe trovare la sua esistenza nel Codice ?
Aggiungo ulteriore domanda, anche volendo giustificare il fatto che la Banca incameri le somme, queste devono essere considerate quindi compensazioni ex art. 155 CCII ?
grazie molte-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/03/2025 20:02RE: RE: RE: CHIUSURA CONTO ANTICIPI
La norma di cui all'art. 183 c.c.i.i. sui conti correnti è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione, pe cui il rapporto di conto corrente non può definirsi pendente (Cass 15/06/2020, n.11524 con riferimento all'art. 169 bis l.fall. ma il principio è valido anche nel fallimento e nella liquidazione giudiziale).
Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di "cristallizzazione" dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concorsuale (Cass. 09/10/2023, n.28232; Cass. 27/01/2023, n.2556; Cass. 0/12/2021, n. 42008; Cass 15/06/2020, n.11524 27).
Zucchetti SG srl
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