Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Scioglimento contratto di associazione in partecipazione - ammissione al passivo associato

  • Francesco Lepore

    ROMA
    09/01/2025 00:25

    Scioglimento contratto di associazione in partecipazione - ammissione al passivo associato

    Buongiorno,
    mi trovo di fronte a questa situazione:
    La società in bonis aveva stipulato contratto di associazione in partecipazione.
    Tale contratto era finalizzato alla realizzazione su un terreno della Società di un programma edilizio. Il
    programma edilizio prevedeva la costruzione e la commercializzazione degli edifici . L'accordo prevedeva che a fronte dell'apporto di euro 100 da parte dell'associato lo stesso avrebbe avuto diritto al 50% degli utili realizzati o partecipato al 50% delle perdite subite (nel limite dell'apporto eseguito) dal programma edilizio.
    L'associato ha eseguito, in data antecedente alla dichiarazione di LG, il versamento dell'importo di euro 100.
    Parte degli immobili costruiti in esecuzione di detto programma non risultano ancora venduti alla data di LG e pertanto allo stato attuale non è possibile quantificare l'eventuale utile/perdita.
    L'associato ha depositato istanza di ammissione al passivo pari all'importo del finanziamento eseguito di euro 100.
    Il credito dell'associato, secondo voi, dovrebbe essere:
    a) ammesso con riserva all'esito del completamento delle vendite da parte del Curatore e alla determinazione dell'utile o della perdita del programma edilizio, per euro 100, o per la minor somma, pari al 50% di detto utile, nella Categoria Chirografari;
    b) ammesso per l'importo di 100 in chirografo;
    c) escluso?
    Cordiali saluti
    Francesco Lepore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/01/2025 17:17

      RE: Scioglimento contratto di associazione in partecipazione - ammissione al passivo associato

      La fattispecie da lei prospettata trova soluzione nell'art. 182 c.c.i.i., che riprende l'art. 77 l. fall.. Invero, i primi due commi dell'art. 182 stabiliscono che "L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante" (comma 1) e che "L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico" (comma 2).
      Essendo questa la normativa applicabile, il credito dell'associato per l'intero conferimento effettuato non può essere accolto in via pura e semplice in quanto condizionato all'evento futuro ed ancora incerto dell'accertamento delle perdite a suo carico, che sono da defalcare dall'importo insinuato, per cui il credito può essere ammesso condizione dell'esito dell'accertamento delle perdite a carico dell'associato, che sono da dedurre dall'importo ammesso a norma del comma 2 dell'art. 182.
      Zucchetti SG srl